Mutuo solutorio valido titolo esecutivo anche senza materiale consegna delle somme (Cass. civ. Sez. III n. 15231 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo restitutorio a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non materialmente consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito su conto corrente. Non rileva in senso contrario che le somme siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Il contratto di mutuo cd. solutorio, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce pertanto valido titolo esecutivo, senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna in cassazione, con quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione all’esecuzione immobiliare. L’esecuzione era stata promossa da una banca sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato dal ricorrente e da un condebitore.
Nel giudizio di merito l’opponente aveva dedotto vizi del rapporto di conto corrente collegato al mutuo, lamentando illegittimità in tema di interessi, tassi soglia e anatocismo, e aveva chiesto l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio. La questione centrale, giunta davanti alla Corte, riguarda la validità del mutuo come titolo esecutivo, sul presupposto che le somme non fossero mai state materialmente consegnate ma destinate al ripianamento di saldi debitori pregressi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denuncia la omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al rapporto bancario, è infondato. La Corte d’appello ha specificamente pronunciato, disattendendo le censure: il motivo si limita ad auspicare un diverso esito e a riproporre doglianze già respinte, senza una critica in diritto alla motivazione.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui il vizio di omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo ove il giudice ometta del tutto di provvedere sulla domanda o sull’eccezione; il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., presuppone la totale pretermissione di uno specifico fatto storico o una motivazione apparente o incomprensibile. Nella specie la risposta vi è stata, superiore al minimo costituzionale.
Il secondo motivo è inammissibile: il ricorrente non indica dove e quando la consulenza tecnica d’ufficio era stata richiesta nei gradi di merito, e questa Corte non può esaminare tutti gli atti processuali per individuare l’atto e il momento della richiesta. In ogni caso il giudice di merito ha ritenuto implicitamente non necessaria la consulenza, essendo il conto corrente riferibile a uno solo dei condebitori.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati. Le Sezioni Unite hanno affermato che il mutuo si perfeziona quando la somma, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario, e che la destinazione a ripianare pregresse esposizioni non incide sulla fattispecie. Il contratto di mutuo solutorio integra quindi titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della recente decisione delle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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