Cessione in blocco ex art. 58 TUB: l’avviso in Gazzetta Ufficiale e la legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. 1 n. 22421 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione “in blocco” di crediti da parte di una banca ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascun rapporto, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. La valutazione dell’idoneità asseverativa dell’avviso resta comunque devoluta al giudice di merito, come accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire nel giudizio di cassazione, ma è ammesso a depositare controricorso solo se il proprio dante causa sia rimasto inerte.
Il Fatto
La società, quale mandataria della cessionaria di un credito di una banca, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, confermando la decisione di primo grado, aveva accertato la carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La Corte territoriale aveva ritenuto fondata l’eccezione della convenuta relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria, reputando l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non prova adeguata della cessione e trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio.
Il ricorso si fondava su due motivi, denunciando la violazione delle norme sulla titolarità del credito e sulla legittimazione ad agire del cessionario. Nelle more del giudizio di legittimità, un’altra società, assumendo di essere divenuta cessionaria del credito per effetto di due ulteriori cessioni, interveniva volontariamente chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità dell’intervento volontario, richiamando il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la sentenza ma non intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa. L’ammissione del terzo a depositare controricorso è configurabile solo quale rimedio per evitare l’irrimediabile lesione del suo diritto di difesa nell’ipotesi in cui il dante causa sia rimasto inerte, circostanza non ricorrente nella specie, dove il ricorso era stato proposto dallo stesso dante causa che aveva partecipato ai gradi di merito. L’intervento è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la questione dell’esistenza della cessione in blocco è demandata al giudice di merito, il quale, in assenza di limiti alla prova, valuta liberamente gli elementi istruttori. Su tale premessa, il giudice di legittimità ha affermato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione, salvo che il resistente non l’abbia riconosciuta.
Tuttavia, la produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito quando gli elementi che accomunano le categorie di rapporti ceduti consentano di individuarli senza incertezze. Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato di aver agito quale cessionaria sulla base della tipologia dei crediti, in quanto sofferenze estinte prima di una certa data. La Corte d’Appello, richiamando l’orientamento generale sull’onere probatorio, non aveva considerato questa allegazione specifica, cadendo così in errore.
La Cassazione ha quindi accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame, anche in ordine alle spese, lasciando al giudice del rinvio la valutazione della rilevanza dell’invocato giudicato endofallimentare.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici