NASpI anticipata: obbligo restitutorio ridotto in proporzione al lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8422 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI, prevista dall’art. 8 d.lgs. n. 22/2015, ha natura assistenziale ed è un finanziamento di scopo, destinato a sostenere le spese iniziali di un’attività autonoma o di impresa, sicché l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta fa venir meno la finalità incentivante. Tuttavia, a seguito della sentenza Corte cost. n. 90/2024, l’obbligo restitutorio non è integrale: esso va ridotto, e non eliminato, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto. Il giudice di merito deve valutare l’effettiva continuazione dell’attività autonoma o imprenditoriale e le circostanze concrete di impossibilità o oggettiva difficoltà di proseguirla per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore.

Il Fatto

Il beneficiario aveva ottenuto dall’INPS l’anticipazione NASpI per avviare un’attività di autonoleggio. Successivamente, e prima della scadenza del periodo coperto dalla liquidazione anticipata, aveva svolto un rapporto di lavoro subordinato di natura intermittente, di breve durata, con modesti guadagni. L’Istituto previdenziale aveva chiesto la restituzione integrale della somma anticipata, invocando l’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a trattenere il beneficio, ritenendo compatibile l’anticipazione con lo svolgimento di sporadica attività subordinata. La Corte d’appello di Venezia aveva respinto il gravame dell’INPS, valorizzando una lettura sistematica e di ragionevolezza della norma. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato nei limiti esposti. La Corte muove dalla distinzione, interna al d.lgs. n. 22/2015, tra l’indennità mensile NASpI e l’incentivo all’autoimprenditorialità. La prima ha natura previdenziale e sostiene lo stato di bisogno da disoccupazione involontaria; la seconda ha natura assistenziale e sopperisce al bisogno derivante dall’avvio di un’attività autonoma o di impresa.

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia Cass. n. 24951/2021, resa sull’omologo istituto dell’anticipazione dell’indennità di mobilità: l’anticipazione assume la natura di contributo finanziario e perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Si tratta di un finanziamento di scopo, la cui finalità incentivante viene meno in caso di rioccupazione alle dipendenze altrui.

Dal dato normativo emerge l’obbligo restitutorio dell’intera anticipazione per chi instauri un rapporto di lavoro subordinato, in qualunque forma, compreso quello intermittente a chiamata. La Corte non applica però automaticamente la soluzione integrale: gli interventi correttivi della Corte costituzionalen. 194/2021, n. 38/2024 e n. 90/2024 — hanno consentito una rivalutazione sistematica dell’art. 8, comma 4.

La sentenza n. 90/2024 ha valorizzato il rischio di impresa insito nella finalità dell’incentivo e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio alla misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività per cui l’anticipazione è stata erogata.

La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha considerato la possibilità di ridurre l’obbligo restitutorio in proporzione alla durata del rapporto subordinato, tenendo conto della effettiva continuazione dell’attività autonoma e delle circostanze di impossibilità o difficoltà oggettiva di proseguirla. Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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