Onere di specificità dei motivi e doppia conforme nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. L n. 23987/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione di legge senza indicare le norme di cui si assume la violazione e senza raffrontarle con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità. L’onere di specificazione dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente di esaminare il contenuto precettivo delle norme violate e di dimostrare il contrasto con le affermazioni in diritto contenute nella pronuncia gravata. In presenza di doppia conforme nel merito, la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c., non potendo il giudice di legittimità procedere a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
Il Fatto
Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere dalla società datrice di lavoro il pagamento di differenze retributive, TFR e altri emolumenti per diversi periodi di lavoro, deducendo di aver prestato attività lavorativa oltre l’orario normale e di non aver ricevuto la corretta retribuzione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non raggiunta la prova dell’espletamento di ore di lavoro eccedenti l’orario contrattuale. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 738/2025, aveva rigettato l’appello del lavoratore, confermando la decisione di primo grado. La Corte territoriale, dopo aver riesaminato le risultanze istruttorie, aveva concluso che l’incertezza della prova sull’an non consentiva alcuna verifica sul quantum. Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il primo, per violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), e il secondo, per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo. La censura è stata ritenuta inammissibile perché, pur essendo formalmente rubricata come violazione di legge, non indicava alcuna norma specifica, limitandosi a contestare l’apprezzamento probatorio operato dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
La Corte ha altresì escluso che dal motivo potesse desumersi una deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. in termini di inversione dell’onere della prova, rilevando che il ricorrente si doleva esclusivamente del mancato accoglimento della domanda per insufficienza probatoria, profilo che attiene al merito e non al riparto dell’onere probatorio. La censura, pertanto, si risolveva in una critica alla valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, fondato sull’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in ragione della c.d. doppia conforme. Trattandosi di una pronuncia che conferma la decisione di primo grado nel merito, opera la preclusione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c., che impedisce di censurare in sede di legittimità il vizio di motivazione quando la sentenza impugnata abbia confermato la decisione di primo grado con una motivazione che, seppur diversa, ha condiviso le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pronuncia impugnata. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rigettando integralmente il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.