Reperibilità notturna con pernottamento è orario di lavoro e va retribuita (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10648 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In base alla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e attuata nella normativa italiana, la nozione di orario di lavoro va intesa in opposizione a quella di riposo, con reciproca esclusione delle due nozioni. L’obbligo, per il lavoratore, di svolgere turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, costituisce orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito. La direttiva 2003/88/CE non disciplina la retribuzione dei periodi di guardia, che resta rimessa al diritto nazionale, ma la disciplina collettiva che consideri tali periodi ai fini retributivi deve rispettare i criteri di proporzionalità e sufficienza dettati dall’art. 36 Cost.
Il Fatto
Il lavoratore, educatore di quinto livello con contratto collettivo delle cooperative sociali, aveva convenuto in giudizio la cooperativa datrice di lavoro chiedendo il pagamento del lavoro straordinario e notturno e delle correlate differenze sulla tredicesima. Durante il periodo in contestazione egli svolgeva servizi di reperibilità notturna, due notti a settimana immediatamente dopo il turno pomeridiano o serale, con pernottamento presso la struttura residenziale, per un totale di quarantotto ore settimanali a fronte di un orario ordinario di trentotto ore.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando in favore del dipendente la somma richiesta. La Corte d’Appello aveva però riformato la decisione, escludendo che la fattispecie rientrasse nel lavoro straordinario e sussumendola nella disciplina contrattuale della reperibilità con pernottamento, che riconosce una mera indennità fissa mensile. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi sette motivi, esaminati congiuntamente per connessione, impongono di verificare la nozione di orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE — dalle sentenze Simap e Jaeger fino alle più recenti decisioni Ville de Nivelles e Radiotelevizija Slovenija — secondo cui la reperibilità costituisce orario di lavoro quando i vincoli imposti al lavoratore comprimono significativamente la sua facoltà di gestire liberamente il tempo libero.
Il Collegio ricostruisce la dicotomia europea tra orario di lavoro e periodo di riposo, nozioni che si escludono a vicenda. Il lavoratore obbligato a permanere sul luogo di lavoro, all’immediata disposizione del datore, deve restare lontano dal proprio ambiente familiare e sociale e gode di una minore libertà di gestire il tempo in cui non è richiesta la sua attività professionale. L’intero periodo di pernottamento va quindi qualificato come orario di lavoro, a prescindere dalle prestazioni concretamente effettuate. La Corte richiama sul punto anche i propri precedenti n. 32418/2023 e n. 34125/2019.
La Corte precisa però che la direttiva 2003/88/CE, salvo l’ipotesi delle ferie annuali retribuite, non disciplina la retribuzione dei lavoratori, rimessa al diritto nazionale, a un contratto collettivo o a una decisione datoriale. Da ciò deriva che la qualificazione del turno notturno come orario di lavoro non impone di per sé il pagamento come lavoro straordinario notturno, come richiesto in via principale dal ricorrente; ma non giustifica neppure la sua mancata considerazione ai fini retributivi o indennitari, esito al quale era invece giunta la sentenza impugnata.
La Corte territoriale non ha valutato l’entità del compenso previsto dal contratto collettivo per i servizi di reperibilità notturna prestati nel luogo di lavoro. Tale entità deve comunque conformarsi al principio di retribuzione proporzionata e sufficiente, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il giudice deve assumere come parametro la retribuzione della contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche d’ufficio, quando essa contrasti con i criteri dell’art. 36 Cost., come chiarito dalle pronunce n. 27711, n. 27713, n. 27769/2023 e n. 28320, n. 28321, n. 28323/2023.
I primi sette motivi sono pertanto accolti per quanto di ragione, con assorbimento dell’ottavo. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie attenendosi ai principi di diritto enunciati e regoli le spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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