NASpI e decadenza per omessa comunicazione dell’attività di lavoro autonomo preesistente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3596 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all’INPS le attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava un reddito, sia quando siano intraprese ex novo, sia quando siano preesistenti alla presentazione della domanda di NASpI. Ai fini della decadenza rileva la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa; il termine per la comunicazione decorre dalla presentazione della domanda amministrativa. L’estensione della regula juris della decadenza alla fattispecie dell’attività preesistente non integra un’analogia vietata, perché la norma, pur usando il verbo “intraprendere”, ha implicitamente considerato anche tale ipotesi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 312 del 2020, aveva respinto il gravame dell’INPS e confermato la pronuncia di primo grado che riconosceva al lavoratore il diritto di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI. Secondo la Corte territoriale nessuna decadenza era prevista per la violazione dell’obbligo di fornire una dichiarazione meramente prognostica sui redditi presunti, connessi a una preesistente attività di lavoro autonomo, e la documentazione era stata comunque trasmessa.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015. Il lavoratore ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in dieci motivi; l’Istituto ha replicato con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il ricorso incidentale, perché investe questioni logicamente pregiudiziali, idonee a precludere lo scrutinio del ricorso principale. La parte che denuncia un error in procedendo deve enucleare gli elementi che individuano e caratterizzano il fatto processuale di cui chiede il riesame e illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea prescelta dai giudici di merito (Cass., S.U., n. 20181 del 2019).

I dieci motivi non soddisfano i requisiti di specificità prescritti per la denuncia degli errores in procedendo. Nell’addebitare alla Corte di merito di aver trascurato la tardiva costituzione dell’Istituto in primo grado e la mancata rituale riproposizione delle censure, il ricorrente incidentale non fornisce i necessari ragguagli sul fatto processuale e sugli errori che invaliderebbero il ragionamento d’appello. L’interpretazione riduttiva del gravame dell’INPS non è avvalorata da una ricostruzione esauriente del dibattito processuale e resta un’asserzione sguarnita di riscontro. L’inammissibilità del ricorso incidentale è, pertanto, dichiarata.

Il ricorso principale può allora essere scrutinato nel merito e si rivela fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’art. 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare le attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava un reddito, sia quando risultino intraprese ex novo, sia quando risultino preesistenti (Cass., sez. lav., n. 6933 del 2024). La decadenza dalla fruizione dell’indennità si applica anche quando l’attività sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa: quel che rileva è la contemporaneità tra il godimento del trattamento e lo svolgimento dell’attività (Cass., sez. lav., n. 846 del 2024), decorrendo il termine di comunicazione dalla presentazione della domanda.

Tale esegesi è conforme alla ratio legis, volta a circoscrivere la platea dei beneficiari a chi versi in condizione di effettivo bisogno e a garantire all’Istituto solleciti controlli. Senza pretermettere il dato testuale, l’interpretazione si limita a estendere la regula juris della decadenza a una fattispecie implicitamente considerata dalla norma, che minus dixit quam voluit (Cass., sez. lav., n. 22921 del 2024). Nessuna antinomia emerge, dunque, con il divieto di analogia dell’art. 14 delle preleggi, invocato dai giudici d’appello a supporto dell’opzione restrittiva.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito. Non è controverso lo svolgimento di un’attività imprenditoriale al tempo della domanda, né che le comunicazioni siano state inviate oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. La sentenza d’appello è cassata e l’originaria domanda di indennità rigettata. Le spese dell’intero processo sono compensate in ragione del recente intervento chiarificatore della Corte; resta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *