Inquadramento superiore e sindacato sulla qualifica: il ricorso è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11751 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di contratto collettivo, proponga in realtà una diversa lettura delle risultanze processuali e delle prove testimoniali, è inammissibile, perché sollecita un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Il giudice di merito, che abbia preso le mosse dal completo tenore testuale delle declaratorie contrattuali, comprensive degli elementi qualificanti e dei profili professionali campione, e abbia accertato l’insussistenza delle attività richieste per il livello superiore, esprime un giudizio di fatto non sindacabile.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo il riconoscimento di un inquadramento superiore. Il Tribunale, in parziale accoglimento, aveva collocato il ricorrente nel 3° livello del CCNL di settore per un determinato arco temporale e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive.
La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva l’impugnazione della società e rigettava la domanda, rilevando che il lavoratore non aveva proposto appello incidentale quanto al richiesto 4° livello. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione di norme di contratto collettivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 18 del CCNL di settore. La Corte rileva che la censura, in realtà, non investe l’interpretazione delle norme collettive, ma propone una diversa lettura delle risultanze processuali, segnatamente delle prove testimoniali.
La sentenza impugnata, infatti, ha preso le mosse dal completo tenore testuale delle declaratorie del 2° e del 3° livello, comprensive degli elementi qualificanti e dei profili professionali campione, rispettivamente dell’addetto operazioni clientela e dell’addetto alla clientela, ossia i profili venuti in specifica considerazione nella fattispecie concreta.
Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per l’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. La Corte osserva che il contrasto tra affermazioni inconciliabili prospettato dal ricorrente si fonda esplicitamente su quanto argomentato nel primo motivo e su una considerazione incompleta dei passaggi della sentenza di secondo grado in ordine all’accertamento probatorio.
Il Collegio richiama la conclusione della Corte territoriale secondo cui risultavano indimostrate l’attivazione e la variazione dei contratti standard, in modo aderente alla premessa declaratoria specifica del profilo professionale di 3° livello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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