Divieto di nova in appello e decadenza dall’indennità di disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3598 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’indennità di disoccupazione opera al mero raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, senza che assumano rilievo la consapevolezza dell’assicurato né eventuali obblighi informativi dell’Istituto previdenziale. Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non confuti in modo circostanziato la ratio decidendi fondata sul divieto di nova di cui all’art. 437 cod. proc. civ., violato dalla parte che introduca in appello contestazioni sui requisiti anagrafici implicanti un mutamento dei temi d’indagine. La pronuncia sulle spese, adottata senza esaminare l’eventualità della compensazione, non è censurabile in cassazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva percepito l’indennità di disoccupazione per un periodo nel quale, secondo l’Istituto previdenziale, aveva già maturato i requisiti per accedere al pensionamento anticipato. Il Tribunale aveva accertato il diritto dell’INPS alla ripetizione dell’indennità, quantificata in Euro 2.708,82, e la Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione, dichiarando il gravame in parte inammissibile e in parte infondato.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, lamentando la violazione delle regole probatorie, il difetto di motivazione sui requisiti pensionistici e l’erroneo governo delle spese di lite. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, vertenti sull’insussistenza dei requisiti per il pensionamento anticipato, trattamento incompatibile con la fruizione dell’indennità ASpI. Il fulcro del ragionamento dei giudici di merito risiedeva nella novità delle contestazioni sui requisiti anagrafici, introdotte solo in fase di gravame.

La Corte territoriale aveva interpretato il divieto di nova di cui all’art. 437 cod. proc. civ. nel senso che esso non concerne soltanto domande ed eccezioni, ma anche le contestazioni che implichino un mutamento dei temi d’indagine. Una diversa lettura trasformerebbe il gravame da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, in contrasto con il modello processuale vigente.

Su questo profilo dirimente i motivi non hanno formulato critiche circostanziate, idonee a dimostrare la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e a scalfire il fondamento giuridico della pronuncia d’appello. Le censure si sono limitate a ridiscutere il merito della pretesa e a perorare la specificità dei motivi d’impugnazione ai sensi dell’art. 434 cod. proc. civ., senza cimentarsi con il tema decisivo del divieto di nova. Da qui la declaratoria di inammissibilità.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la pronuncia di condanna alle spese, quand’anche adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione. Le contestazioni sulla ritualità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sono state giudicate generiche, per difetto della riproduzione degli stralci salienti della dichiarazione reputata conforme a legge.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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