NASpI, trenta giornate effettive anche senza prestazione lavorativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13531 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso alla NASpI, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 nella formulazione antecedente alle modifiche disposte dall’art. 1, comma 171, l. n. 207/2024, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo è integrato, oltre che da giornate di ferie o riposo retribuito, da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione. L’effettività del rapporto prescinde dallo svolgimento materiale della prestazione: rileva la permanenza del sinallagma contrattuale. Ai fini del computo dei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione si escludono, perché neutralizzati, i periodi di sospensione del rapporto per cause tutelate dalla legge, impeditive delle reciproche prestazioni.
Il Fatto
Il lavoratore era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento è stato annullato in sede giudiziaria, con ordine di reintegrazione. La società datrice di lavoro non ha eseguito la reintegrazione, pur continuando a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali.
Con successiva comunicazione il lavoratore è stato nuovamente licenziato e ha chiesto la NASpI. L’INPS ha negato la prestazione per difetto del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto e la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’interpretazione del requisito delle trenta giornate «di lavoro effettivo» tipizzato dalla lett. c) dell’art. 3. L’INPS contesta che siano state computate come effettive le giornate antecedenti il secondo licenziamento, per le quali vi fu il pagamento della retribuzione e il versamento contributivo, ma nessuna prestazione lavorativa.
La Corte ribadisce innanzitutto l’orientamento già espresso: le trenta giornate sono integrate anche da giornate di ferie o riposo retribuito, perché durante la loro fruizione vi è piena vitalità del rapporto. Il lavoro effettivo comprende dunque le pause fisiologiche della prestazione.
Il Collegio sviluppa ulteriormente il principio per la peculiarità del caso. Poiché il datore di lavoro ha rifiutato la prestazione, nel periodo di riferimento non vi è stato svolgimento concreto dell’attività. Ciò nonostante, il rapporto di lavoro deve considerarsi effettivo. L’art. 3 evoca un concetto giuridico di effettività non coincidente con il significato naturalistico di attività materialmente in essere: la prestazione è effettiva anche quando è offerta ma ingiustificatamente rifiutata, poiché il sinallagma resta funzionalmente inalterato e non si interrompono l’obbligazione retributiva e quella contributiva.
Diversamente ragionando, il lavoratore sarebbe pregiudicato nei diritti previdenziali pur esercitando legittime prerogative, o in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro, come nel caso in cui l’ordine giudiziale di ricostituzione non è stato ottemperato.
La Corte distingue poi gli eventi che determinano una cesura temporanea del rapporto, con sospensione delle reciproche prestazioni: maternità, infortunio, malattia, congedo genitoriale, permessi per assistere persone con handicap grave, cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà a zero ore. In tali ipotesi il lavoro non è effettivo. Tuttavia, poiché la sospensione è effetto della protezione riconosciuta dall’art. 38 Cost. a situazioni impeditive non imputabili al lavoratore, quei periodi sono neutralizzati: non si tiene conto di essi nel computo dei dodici mesi di riferimento. La sentenza impugnata è conforme e il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e condanna al contributo unificato.
Nota della Redazione
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