Classamento catastale: la signorilità è accertamento di fatto non rivedibile (Cass. civ. Sez. V n. 13530 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un’abitazione come signorile, civile o popolare corrisponde alle nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, che risponde alla diversa finalità di precludere l’accesso a talune agevolazioni fiscali. La classificazione contenuta nella nota del Ministero delle Finanze ha valenza meramente esplicativa delle categorie e costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, riferito a nozioni che possono mutare nel tempo. Ne consegue che il giudizio del giudice di merito sulla natura dell’immobile costituisce accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. o per motivazione omessa, perplessa od obiettivamente incomprensibile, ma non per violazione di legge.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in cassazione la sentenza della C.T.R. della Toscana, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. Il giudizio riguarda l’annullamento di avvisi di accertamento di rettifica del classamento, proposto dai contribuenti in sede di dichiarazione DOCFA a seguito del frazionamento di immobili siti nel Comune di Fucecchio.
La C.T.R. aveva escluso la natura signorile dell’immobile, valorizzando il contesto spazio-temporale locale e la documentazione fotografica, e aveva ritenuto non necessario il confronto con l’unità tipo preteso dall’Ufficio. L’Agenzia ricorre per due motivi; la parte contribuente resiste con controricorso e formula eccezione di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sull’asserita notifica a un soggetto estraneo al giudizio. L’eccezione è disattesa: l’indicazione di un nominativo diverso nell’intestazione e nella relata è frutto di un mero errore materiale, poiché l’atto risulta notificato al domicilio eletto dalla parte processuale, che si è ritualmente costituita. Nemmeno occorre provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro originario ricorrente, poiché i ricorsi riuniti ineriscono a due distinte proprietà immobiliari, non in comproprietà: si versa in ipotesi di cause scindibili, secondo il richiamato precedente delle Sezioni Unite n. 11676 del 2024.
Nel merito, i due motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui, in assenza di una definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione dell’abitazione corrisponde alle nozioni dell’opinione generale nel contesto spazio-temporale di riferimento (Sez. V n. 2250 del 2021; Sez. V n. 23235 del 2014). La qualificazione di “di lusso” ex d.m. 2 agosto 1969 risponde invece a una finalità diversa, legata alle agevolazioni fiscali.
Il rilievo della C.T.R. — secondo cui ascensore, suddivisione razionale degli spazi e doppi servizi non sono indicatori tipici di signorilità nel contesto di Fucecchio — è qualificato come accertamento di puro fatto. Esso è censurabile solo nei ristretti e residuali limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. oppure per motivazione omessa, perplessa od obiettivamente incomprensibile, ma non per violazione di legge (Sez. V n. 29816 del 2024).
Né vale il richiamo alla nota del Ministero delle Finanze n. C-1/1022 del 1994. Poiché la legge non pone una definizione specifica delle categorie, la classificazione ivi contenuta ha valenza esplicativa e costituisce il portato di un apprezzamento di fatto riferito a nozioni dell’opinione generale, che possono mutare nel tempo, sul piano della percezione dei consociati come su quello oggettivo (Sez. V n. 31553 del 2022; Sez. V n. 22557 del 2008). Nel caso concreto la C.T.R. ha compiuto proprio tale valutazione, escludendo in radice la configurabilità della categoria signorile: il mancato confronto con l’unità tipo diviene irrilevante, trattandosi di valutazione fattuale argomentata e non rivedibile.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Agenzia alle spese di lite, liquidate in dispositivo, e l’esclusione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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