Natura privata del consorzio e rapporto di lavoro dei dipendenti (Cass. civ. Sez. V n. 16927 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un ente pubblico dipende dall’espresso conferimento di tale qualifica da parte del legislatore, statale o regionale, ai sensi dell’art. 4 legge n. 70/1975, che pone una riserva di legge relativa. In difetto di una norma attributiva della personalità giuridica pubblica, non bastano a qualificare pubblicisticamente un soggetto la natura pubblica degli enti che lo costituiscono, il perseguimento di finalità di interesse generale, la partecipazione di rappresentanti pubblici ai suoi organi né l’assunzione del personale mediante procedure concorsuali. La qualificazione come organismo di diritto pubblico di matrice europea comporta la sola applicazione della disciplina dell’evidenza pubblica, ma non attribuisce la personalità giuridica di diritto pubblico. Ne consegue che il rapporto di lavoro dei dipendenti della società consortile a partecipazione pubblica resta assoggettato alle regole privatistiche e alla contrattazione collettiva di diritto comune.
Il Fatto
I ricorrenti, lavoratori alle dipendenze di un consorzio per la divulgazione e la sperimentazione delle tecniche irrigue in situazione di esubero, avevano agito in via cautelare davanti al Tribunale di Vasto per far accertare la natura di ente pubblico del consorzio, con applicazione del CCNL Enti Locali e il conseguente divieto di provvedimenti gestionali non conformi alle procedure di mobilità.
Accolta la domanda cautelare in primo grado, nel giudizio di merito la Corte d’appello di L’Aquila riformava la decisione, ritenendo il consorzio non qualificabile come ente pubblico e quindi inapplicabili ai dipendenti il d.lgs. n. 165/2001 e la contrattazione del comparto. Contro tale sentenza i lavoratori propongono ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di ius postulandi dell’Avvocatura dello Stato per la Regione. Il motivo è infondato: in tema di rappresentanza facoltativa degli enti pubblici non occorre uno specifico mandato per i singoli giudizi, poiché gli artt. 1 e 45 r.d. n. 1611/1933 escludono che l’Avvocatura necessiti di alcuna forma di mandato. Le eventuali divergenze tra organi restano confinate nell’ambito del rapporto interno, in forza dell’art. 12 legge n. 103/1979. La stessa assunzione dell’iniziativa giudiziaria comporta presunzione di valido consenso; né la norma regionale invocata può derogare alla disciplina statuale.
Quanto al secondo motivo, relativo alla pretesa perentorietà del termine per la notifica dell’appello, la Corte lo dichiara inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., essendo il provvedimento conforme alla giurisprudenza consolidata. Ai sensi dell’art. 435 c.p.c. il termine di dieci giorni non ha carattere perentorio e la sua inosservanza non produce conseguenze pregiudizievoli, purché sia rispettato il termine tra notifica e udienza. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale, perché l’effettività della tutela impone di evitare eccessi di formalismo.
Sul terzo motivo, la Corte conferma la legittimazione ad causam e l’interesse ad agire delle amministrazioni, che erano state individuate dagli stessi lavoratori quali controinteressate nel procedimento cautelare e che avevano quindi proposto domanda di accertamento della natura privatistica del rapporto.
Il nucleo della decisione è nel quarto motivo. Il consorzio è stato istituito con atto pubblico del 29.07.1988; la legge regionale richiamata non ne prevede l’istituzione ma solo il finanziamento. Richiamando le Sezioni Unite n. 10244/2021, la Corte ribadisce che l’esistenza di un ente pubblico dipende dall’espresso conferimento di tale qualifica da parte del legislatore: in difetto, non bastano gli indici sintomatici invocati. La qualificazione come organismo di diritto pubblico comporta solo l’applicabilità della disciplina dell’evidenza pubblica, non l’attribuzione della personalità giuridica pubblica, trattandosi di equiparazione settoriale e funzionale. Il rapporto di lavoro resta così assoggettato alle regole privatistiche, come conferma l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 175/2016. Da qui il rigetto del ricorso e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Nota della Redazione
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