Benefici contributivi per allevamento in zone svantaggiate e rilevanza della soccida monetizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4565 del 01.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi per l’allevamento del bestiame nelle zone agricole svantaggiate, di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013, la prova degli elementi costitutivi del beneficio, trattandosi di deroga all’obbligo contributivo e di ius speciale, incombe sul datore di lavoro che lo rivendica. L’effettività dei conferimenti, da parte di aziende ubicate in zone svantaggiate, costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del regime di favore. La scelta del soccidario di monetizzare la propria quota, ricevendo una somma di denaro corrispondente all’accrescimento degli animali, è ininfluente ai fini della spettanza degli sgravi: essa attiene alle sole modalità di remunerazione del soccidario e non incide sull’ancoraggio del beneficio alla provenienza del prodotto dalle zone montane o svantaggiate. Il mancato ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di scelta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Ravenna, ha accertato l’insussistenza del diritto di una società agricola cooperativa di fruire degli sgravi contributivi per l’allevamento nelle aree disagiate, nelle ipotesi in cui era stata acclarata l’insufficienza del numero di addetti. I giudici di merito hanno, invece, confermato il diritto al beneficio nel caso di monetizzazione della quota del soccidario, annullando l’avviso di addebito emesso dall’INPS.
Avverso tale pronuncia la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre l’INPS ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 riconosce il pagamento dei contributi in misura ridotta anche in favore delle cooperative non operanti in zone svantaggiate, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. La norma, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 49 del 2019, attribuisce rilievo dirimente alla provenienza del prodotto dalle zone svantaggiate.
Quanto al ricorso principale, la Corte ha ritenuto che la Corte di merito avesse rettamente applicato la disciplina e la connessa ripartizione degli oneri probatori. I giudici d’appello hanno concluso che la cooperativa non aveva offerto idonea dimostrazione dei presupposti del regime di favore, in particolare l’effettività dei conferimenti da parte di aziende ubicate in zone svantaggiate. La valutazione compiuta dalla Corte territoriale non costituisce un giudizio astratto di congruità delle giornate lavorative, ma una verifica degli elementi imprescindibili di un regime contributivo che presuppone la riconducibilità dei prodotti alle zone definite dalla legge come svantaggiate.
Sotto questo profilo, il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati ritenuti inammissibili, in quanto volti a ottenere una revisione del giudizio di merito: dietro le sembianze della violazione di legge e dei vizi di nullità, le censure contrappongono un diverso coordinamento degli elementi di fatto raccolti.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, sono stati parimenti dichiarati inammissibili, richiamandosi la natura discrezionale del giudizio sulla necessità dello strumento istruttorio, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e mai per ottenere una revisione della complessiva valutazione delle risultanze processuali.
Quanto al ricorso incidentale dell’INPS, la Corte lo ha rigettato, affermando che la normativa di interpretazione autentica riferisce gli sgravi anche alle cooperative che si avvalgono di contratti agrari di natura associativa come la soccida. La fruizione del beneficio è subordinata esclusivamente all’effettiva provenienza dei prodotti dalle zone montane o svantaggiate. La circostanza che il soccidario opti per una somma di denaro corrispondente all’accrescimento del bestiame attiene alla remunerazione del socio e non esclude l’applicabilità della disciplina di favore; diverso è il caso dell’acquisto sul mercato, estraneo all’attività di allevamento associato.
Nota della Redazione
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