La competenza per le controversie contributive Enasarco si radica presso la sede dell’ente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 357 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per le controversie tra il preponente e la Fondazione Enasarco relative all’omessa contribuzione si applica l’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., e non il primo comma della norma. Il terzo comma trova applicazione in tutti i casi in cui il rapporto previdenziale, anche se nascente da lavoro autonomo, presenti la tipica struttura trilaterale, in quanto l’obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Il primo comma rileva invece nella diversa fattispecie degli obblighi contributivi a carico dell’agente, ove il soggetto obbligato coincide con il beneficiario delle prestazioni previdenziali (c.d. rapporto bilaterale). La competenza si radica, ai sensi dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., prendendo a riferimento la sede dell’ufficio dell’ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi. Nel caso della Fondazione Enasarco, che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione, la competenza è del Tribunale di Roma.
Il Fatto
La Fondazione Enasarco aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento di contributi dovuti in relazione a un soggetto del quale era discussa la qualifica di agente o di procacciatore di affari. Il Tribunale di Roma, adito in sede di opposizione, aveva declinato la propria competenza per territorio, ritenendo che, sussistendo un rapporto di lavoro autonomo, non trovasse applicazione l’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., ma il primo comma della norma, dichiarando la competenza del tribunale del luogo ove aveva sede la società intimata.
Avverso tale sentenza, la Fondazione Enasarco ha proposto regolamento necessario di competenza, deducendo che la norma applicabile è invece il terzo comma dell’art. 444 cod. proc. civ. La società intimata non ha svolto difese, mentre la Procura Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando un principio consolidato. Ha precisato che, per le controversie tra preponente e Fondazione Enasarco in tema di omessa contribuzione, trova applicazione l’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., come affermato dai precedenti Cass. n. 21082 del 2009, Cass. n. 1119 del 2024 e Cass. n. 29869 del 2024.
La Corte ha chiarito la distinzione tra le fattispecie: il terzo comma opera nei casi in cui il rapporto previdenziale presenta la tipica struttura trilaterale, ossia quando il soggetto obbligato al versamento dei contributi non coincide con il beneficiario delle prestazioni. Questa è l’ipotesi delle contribuzioni dovute all’Enasarco dal preponente nel rapporto di agenzia. Il primo comma, invece, riguarda gli obblighi contributivi a carico dell’agente, in cui obbligato e beneficiario coincidono, configurandosi un rapporto bilaterale.
Proprio in quest’ultima ipotesi, ha osservato la Corte, si inseriva il precedente Cass. n. 23690 del 2016, citato dal giudice di merito, in cui non era in discussione un rapporto trilaterale ma l’obbligo contributivo di un lavoratore autonomo verso l’ente. Tale precedente non era pertanto pertinente al caso di specie.
Quanto al foro competente, la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., la competenza si radica con riferimento alla sede dell’ufficio dell’ente previdenziale investito del potere di gestione esterna, legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento. Per gli enti a struttura decentrata, la competenza del foro periferico sussiste solo se tale ufficio sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi. Nel caso della Fondazione Enasarco, che ha centralizzato presso la sede di Roma la riscossione dei contributi, la competenza è pertanto del Tribunale di Roma.
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Nota della Redazione
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