Omessa pronuncia su lavoro parasubordinato non deducibile ex art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11933 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere esclusivamente con il mezzo di cui al n. 4 dell’art. 360, comma primo, c.p.c., dovendo altrimenti essere dichiarata inammissibile; la stessa censura è altresì generica, e quindi inammissibile, laddove non precisi quali siano le specifiche allegazioni ed eccezioni su cui il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, non richiamando alcun atto o documento del processo. La declaratoria di inammissibilità del motivo che assorbe le plurime censure comporta l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Il Fatto
La lavoratrice aveva proposto domanda giudiziale nei confronti del partito e di due persone fisiche, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale intercorso tra il settembre 2014 e il febbraio 2016 e la condanna dei resistenti al pagamento di differenze retributive e altre somme. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la natura subordinata del rapporto e riconducendolo a una mera collaborazione volontaria, con assorbimento delle ulteriori domande economiche. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto necessario esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, ravvisandone il carattere assorbente rispetto al primo. Preliminarmente, il Collegio ha osservato come tale motivo assommasse in sé plurime censure, non esposte con le rubriche che distinguevano i molteplici profili di doglianza, accomunate dall’assunto della presunta natura subordinata del rapporto.
Nell’ambito di tali censure, la Corte ha isolato l’ultimo profilo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla ricorrenza “residuale” di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che, in mancanza di un progetto, avrebbe comunque ricondotto la fattispecie al lavoro subordinato ex art. 69, d.lgs. n. 276/2003.
Tale profilo di censura è stato dichiarato inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, l’error in procedendo dell’omessa pronuncia doveva essere dedotto ai sensi del n. 4 dell’art. 360, comma primo, c.p.c., e non con il mezzo di cui al n. 3. In secondo luogo, la censura è stata reputata del tutto generica, non avendo la ricorrente precisato quali fossero le “specifiche allegazioni ed eccezioni” su cui il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi, né avendo richiamato alcun atto o documento processuale.
Quanto agli altri profili del motivo, la Corte ha rilevato che essi prospettavano una critica all’accertamento probatorio del giudice di merito, contrapponendovi una propria completa rilettura delle risultanze processuali e risultando pertanto inammissibili, poiché diretti a una rivalutazione dei fatti storici. La Corte ha concluso che l’inammissibilità del secondo motivo comportava l’assorbimento del primo, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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