Natura privata delle IPAB e statuto applicabile al momento dell’istanza (Cass. civ. Sez. I n. 8627 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 396 del 1988, la natura pubblica o privata delle IPAB regionali e infraregionali non è più necessariamente pubblica e deve essere accertata dall’autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall’esito delle procedure amministrative, applicando i criteri del d.P.C.M. 16 febbraio 1990. Ai fini del riconoscimento della personalità di diritto privato rileva lo statuto vigente al momento della presentazione dell’istanza, secondo un criterio di prevalenza ragionevole e insindacabile in sede di legittimità. Non è pertanto deducibile in Cassazione la doglianza che investa la scelta del giudice di merito circa l’assetto statutario da prendere in considerazione, né quella che imponga un riesame degli accertamenti di fatto.
Il Fatto
L’Arcidiocesi di Monreale e un’Opera pia, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza sorta nel 2001 dalla fusione di due precedenti opere pie, convenivano in giudizio il Comune di Monreale, la Presidenza della Regione Sicilia e l’Assessorato regionale competente. Chiedevano l’accertamento della natura di ente di diritto privato dell’Opera pia, dopo il rigetto dell’istanza amministrativa presentata nel giugno 2011.
Il Tribunale aveva disatteso la domanda, rilevando che l’ente godeva di sovvenzioni regionali e che il consiglio di amministrazione era composto in prevalenza da membri di nomina pubblica. La Corte di appello di Palermo respingeva il gravame, confermando la mancanza del requisito dell’istituzione promossa e amministrata da privati e l’insussistenza dell’ispirazione religiosa delle opere pie originarie. Proposto ricorso per cassazione con sette motivi, la Prima sezione civile ha rigettato l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo. Dopo la legge Crispi n. 6972 del 1890 e il trasferimento delle funzioni alle regioni, la Corte cost. n. 396 del 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 di quella legge nella parte in cui non prevedeva che le IPAB potessero assumere la personalità giuridica di diritto privato. Da ciò discende che l’accertamento spetta al giudice ordinario, alla stregua dei criteri enucleati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990, che individua tre categorie di enti privati: a struttura associativa, promossi e amministrati da privati, di ispirazione religiosa.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui grava sulla parte che intende dimostrare la natura pubblica dell’ente l’onere di provare origine, struttura e fonti di finanziamento, non potendosi prescindere dalle risultanze statutarie, che costituiscono la prova essenziale. Viene valorizzata anche la Sez. Un. n. 6342 del 1995, secondo cui gli atti della pubblica amministrazione adottati sul presupposto della pubblicità dell’ente sono emessi in carenza di potere se a quell’ente viene riconosciuta natura privata.
Sul piano della legge n. 328 del 2000 e del successivo d.lgs. n. 207 del 2001, il Collegio ricorda che l’accertamento della natura pubblica o privata è rimesso alle Regioni secondo i criteri del d.P.C.M. e può essere compiuto anche dal giudice sulla base degli stessi criteri.
Nel caso concreto, le censure delle ricorrenti miravano a una nuova valutazione dei presupposti, utilizzando gli statuti delle opere pie originarie anziché quello vigente al momento dell’istanza. La Corte ritiene il criterio di prevalenza applicato dalla corte distrettuale ragionevole e, come tale, non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità. Quanto alle modifiche statutarie successive, il giudice di merito ha correttamente considerato che l’istanza di riconoscimento era stata presentata sotto il previgente assetto organizzativo, che deve trovare applicazione.
Il Collegio esclude infine che le doglianze possano essere ricondotte a un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché quest’ultima può porsi solo quando il ricorrente alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i limiti di legge. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e rilievo della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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