Motivazione apparente e nullità della sentenza per vizio di contraddittorietà logica (Cass. civ. Sez. III n. 13349 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma. La nullità ricorre nei casi di radicale carenza della motivazione, ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi — la cosiddetta motivazione apparente — o fra loro logicamente inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. Il vizio è rilevabile purché risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture.

Il Fatto

Un imprenditore subappaltatore, convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni cagionati durante lavori di manutenzione, è stato condannato in primo grado ex art. 2049 cod. civ., in solido con la propria compagnia assicuratrice, nei limiti di polizza. Il giudice di prime cure, pur riconoscendo l’operatività della copertura e accertato il massimale in un milione di euro, aveva accolto solo parzialmente la domanda di manleva, escludendo i committenti dal novero dei terzi tutelati dall’art. 5 delle condizioni generali.

La Corte d’appello ha rigettato gli appelli dell’imprenditore e del committente, accogliendo invece l’appello incidentale della compagnia e condannando il committente a restituire la somma già versata. Entrambe le parti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, riuniti, censurando la motivazione della sentenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale e quello incidentale denunciano, con il primo motivo, la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile.

La Corte ricostruisce il perimetro del vizio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 23832 del 2004 e n. 8053 del 2014, e ribadisce che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.

Nel caso concreto, l’anomalia motivazionale consiste nell’aver la Corte territoriale, dopo aver dichiarato la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. e affermato la qualità di terzo del committente, limitato comunque l’operatività della polizza, equiparando committente e terzo danneggiato senza dare conto delle relative ragioni. Risultano incomprensibili i passaggi logici posti a base delle limitazioni pattizie, mentre mancano del tutto quelli relativi all’esclusione degli accessori riconosciuti in primo grado.

Il percorso motivazionale è dunque incontrollabile, essendosi il giudice di merito limitato a un’affermazione meramente apodittica. Il primo motivo è accolto; il secondo e il terzo, di entrambi i ricorsi, restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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