Consecuzione tra procedure concorsuali e retrodatazione del periodo sospetto (Cass. civ. Sez. I n. 11185 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, il principio di consecuzione tra procedure concorsuali — di matrice giurisprudenziale e poi recepito dall’art. 69-bis, comma 2, l.fall. — determina la retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di deposito della domanda di concordato preventivo, e non a quella del decreto di ammissione. Il principio opera anche nell’ipotesi in cui alla domanda non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione, per essere stata la domanda respinta o abbandonata. La considerazione unitaria delle procedure susseguitesi nel tempo, in quanto originate dal medesimo stato di crisi o insolvenza, dà luogo a una procedura unitaria che ha inizio con la prima. L’accertamento dell’unitarietà dello stato di crisi non deve essere compiuto dalla sola sentenza dichiarativa di fallimento, ma dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla revocatoria, quale specifico thema decidendum.
Il Fatto
La corte d’appello ha rigettato l’appello del ricorrente contro la sentenza del tribunale che, accogliendo la domanda revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall., aveva dichiarato inefficaci due pagamenti effettuati nel 2010, in quanto rientranti nel semestre del periodo sospetto. Il giorno iniziale era stato retrodatato alla prima domanda di concordato preventivo, depositata nel marzo 2011 e dichiarata inammissibile, cui aveva fatto seguito una seconda domanda, ammessa e poi revocata, con conseguente fallimento.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, sostenendo in particolare che la retrodatazione dovesse ancorarsi al decreto di ammissione della seconda domanda, non alla prima. Il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che l’art. 69-bis, comma 2, l.fall., introdotto dalla legge n. 134/2012, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo entrambe le domande depositate prima del 12.8.2012. Il principio di consecuzione, tuttavia, non è stato creato dalla norma: questa ha solo recepito e disciplinato un principio di matrice giurisprudenziale, costituente diritto vivente.
La portata innovativa del secondo comma attiene dunque solo al momento temporale di operatività del principio di consecutio. La sequenza diacronica delle procedure dà luogo a una procedura unitaria che ha inizio con la prima, assunta come base cronologica di riferimento per la disciplina delle azioni revocatorie.
Il tenore della norma ha indotto la Corte a una rimeditazione della tesi che subordinava l’applicazione del principio all’esistenza di un precedente provvedimento di ammissione. Si è affermato che il principio di consecuzione opera anche quando alla domanda di concordato non abbia fatto seguito l’ammissione, per essere stata la domanda respinta o abbandonata. La presentazione della domanda è di per sé sufficiente a determinare l’acquisto dello status di debitore concordatario, indipendentemente dal successivo decreto.
Tale approdo non entra in frizione con l’indirizzo delle Sezioni unite sulla prededucibilità dei crediti, che riguarda un diverso ambito di declinazione del medesimo principio. Quanto alla scientia decoctionis, la Corte conferma che nessuna disposizione impone che l’accertamento dell’unitarietà dello stato di crisi avvenga sempre con la sentenza dichiarativa di fallimento: esso spetta al giudice della revocatoria. Il terzo motivo, infine, è inammissibile, prendendo a riferimento una statuizione su cui si è formato il giudicato interno. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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