Negozio di accertamento del confine e inammissibilità della censura nuova (Cass. civ. Sez. II n. 1705 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio su accordo dei proprietari, integra negozio di accertamento, volto a rendere definitiva una situazione obiettivamente incerta. La parte che in cassazione deduca per la prima volta la conclusione di tale negozio, non allegato né indicato negli atti del giudizio di merito, propone una censura nuova, inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti processuali in cui la deduzione sarebbe avvenuta. L’accertamento del consenso verbale alla costruzione del muro non equivale, di per sé, all’allegazione di un accordo sulla linea di confine.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Castrovillari i convenuti erano stati condannati a ridurre in pristino un muro e una fondazione in cemento armato, ritenuti insistenti sul terreno dell’attore, con arretramento secondo il tracciato di c.t.u., rimozione di massi e terreno di riporto, risarcimento dei danni e rifusione delle spese. La Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame, escludendo la rilevanza della prova orale articolata dagli appellanti e negando che il consenso verbale del vicino potesse provare un diritto di servitù, stante la necessità della forma scritta.
I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea qualificazione del consenso come servitù e la mancata ammissione dei capitoli di prova. Il controricorrente ha resistito depositando memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per avere qualificato il consenso alla costruzione del muro come diritto di servitù non provabile per testi. I ricorrenti sostengono invece che le parti avevano regolato amichevolmente la linea di confine, stipulando un negozio di accertamento. La Corte rileva che tale circostanza non risulta trattata dalla sentenza impugnata.
Su questo punto si innesta il principio processuale decisivo. Chi deduce in cassazione un fatto non esaminato dal giudice di merito deve, a pena di inammissibilità, allegarne l’avvenuta deduzione e indicare lo specifico atto del giudizio precedente in cui ciò è avvenuto, per consentire la verifica. Il motivo è pertanto inammissibile per novità della censura, richiamandosi sul punto l’orientamento di Cass. Sez. 2 n. 20694 del 2018 e Cass. Sez. 6-1 n. 15430 del 2018.
La Corte precisa la nozione di negozio di accertamento: figura caratterizzata dall’intento di imprimere certezza giuridica a un precedente rapporto, rendendo definitive situazioni di obiettiva incertezza e vincolando le parti agli effetti accertati. In particolare, integra negozio di accertamento il regolamento amichevole della linea di confine desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari, come affermato da Cass. Sez. 2 n. 4835 del 2019 e Cass. Sez. 2 n. 8251 del 2009.
Il fatto di avere allegato di avere costruito il muro sulla base del consenso del vicino non comporta però l’allegazione del negozio di accertamento, perché non risulta dedotto che le parti volessero regolamentare anche la linea di confine, riconoscendo e determinando l’esatto confine tra i fondi. Non essendo allegato nel giudizio di merito, il negozio è deduzione nuova e la censura è inammissibile.
Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione dei capitoli di prova, cade di conseguenza. Escluso che il consenso verbale alla costruzione del muro integri un negozio di accertamento sul confine, quel consenso non poteva autorizzare i ricorrenti a invadere il terreno del vicino. Il rigetto del secondo motivo segue logicamente all’inammissibilità del primo. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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