Cumulo contributi formazione e lavoro: rileva la data di assunzione (Cass. civ. Sez. I n. 22995 del 10.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra i contributi previsti dall’art. 10, lett. a) e b), della L.R. Sicilia n. 27/1991 è garantito dalla verifica della circostanza di fatto che il contributo sub b) sia riconosciuto solo per i contratti di formazione e lavoro stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale. Per i contratti stipulati successivamente può essere legittimamente richiesto soltanto il contributo sub a). La verifica del giudice di merito che si limiti ad accertare, per i lavoratori beneficiari del contributo sub b), la mancata richiesta del contributo sub a) non è idonea a escludere la violazione del divieto di cumulo. Il motivo di ricorso che denuncia l’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, quale la data di assunzione, va ricondotto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un Assessorato regionale siciliano impugna per cassazione, con ricorso notificato il 29.03.2021, la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Palermo. Il giudice di primo grado, definendo il giudizio promosso da una banca di credito cooperativo, aveva condannato l’Assessorato al pagamento di complessivi euro 355.150,00 oltre interessi legali dal 05.05.2004, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 27 del 1991, per le annualità dal 1995/1996 al 1998/1999.

L’appellante aveva dedotto la violazione del divieto di cumulo degli aiuti di cui all’art. 10, lett. a) e b), della L.R. n. 27/1991, come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Corte territoriale aveva respinto il gravame, ritenendo che il primo giudice avesse rispettato il divieto ed escluso dalla liquidazione gli importi sub b) relativi ai soli lavoratori assunti nel periodo tra l’entrata in vigore della legge regionale e il 31.12.1996, e che l’Assessorato non avesse provato ulteriori casi di cumulo.

La Motivazione della Corte

Con unico motivo, l’Assessorato deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 27/1991, censurando la sentenza per aver ritenuto che non fossero stati specificati i dipendenti per i quali si era verificato il cumulo vietato. Il ricorrente sostiene che era pacificamente accertato che la domanda di contributo sub b) riguardava sedici lavoratori, tutti assunti dopo l’entrata in vigore della legge regionale.

La Corte riqualifica il vizio: il motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., va più propriamente ricondotto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché l’errore denunciato attiene all’interpretazione del motivo di appello, sotto il profilo dell’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, ossia la data di assunzione dei lavoratori.

Il percorso argomentativo muove dal principio interpretativo affermato dalla Corte di Giustizia e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità: il divieto di cumulo tra i contributi di cui alle lett. a) e b) è garantito dalla verifica che il contributo sub b) sia riconosciuto solo per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale. Per i contratti successivi può essere richiesto legittimamente solo il contributo sub a).

La verifica svolta dalla Corte d’appello — secondo cui l’istanza atteneva a lavoratori per i quali non era stato richiesto il contributo sub a) e le somme potevano quindi essere integralmente riconosciute — non era idonea a escludere il rispetto del divieto, perché non fondata sulla necessaria verifica dell’assunzione in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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