Indennità post-sisma: valore del bene alla data del terremoto (Cass. civ. Sez. I n. 4124 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi urgenti conseguenti al sisma nella Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dell’indennità per le occupazioni d’urgenza e per le espropriazioni attuate in forza del piano approvato dal Commissario straordinario, l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 2009, va interpretato nel senso che il momento rilevante per la determinazione del valore del bene immobile coinvolto è individuato nella data del sisma e non in quella, successiva, di emissione del decreto di esproprio. La disposizione, avente natura speciale e derogatoria rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001, retrodatando la determinazione di tale valore, mira a evitare che esso sia influenzato in aumento proprio dall’eccezionale esigenza di unità abitative conseguenti al sisma e dalla decisione di destinare l’immobile al soddisfacimento di tale pubblico interesse, così evitando ingiuste locupletazioni.

Il Fatto

A seguito del terremoto che nell’aprile 2009 ha colpito L’Aquila e le zone limitrofe, il Commissario Straordinario della Protezione Civile, avvalendosi dei poteri del DPCM del 6.4.2009, ha individuato con decreto le aree da occupare e da espropriare per la realizzazione del “Progetto Case”. Il decreto ha imposto il vincolo preordinato all’espropriazione, ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e è valso come decreto di occupazione d’urgenza delle aree.

La proprietaria di alcuni terreni utilizzati per il progetto ha convenuto davanti alla Corte d’Appello di L’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune e il Commissario, chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità di occupazione e di espropriazione calcolate sul valore edificabile dei suoli. La Corte d’Appello ha determinato le indennità sulla base della destinazione urbanistica antecedente al 6.4.2009, attribuendo ai terreni un valore di €14,00/mq. Avverso tale sentenza la proprietaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 6 e 8, del d.l. n. 39 del 2009, dell’art. 32, comma 1, e dell’art. 37, comma 3, del d.p.r. n. 327 del 2001, sostenendo che l’indennità andava determinata sulla base della destinazione urbanistica vigente alla data dei decreti di esproprio, emessi negli anni 2014 e 2015.

Il Collegio richiama integralmente il principio di diritto enunciato dalle numerose pronunce gemelle rese dopo l’udienza pubblica del 9.6.2023, tra cui la sentenza n. 20655/2023. Secondo tale indirizzo, l’art. 2, comma 6, d.l. n. 39 del 2009 assume natura speciale e derogatoria rispetto alla norma generale dell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001: il momento rilevante per determinare il valore del bene è la data del sisma, non quella di emissione del decreto di esproprio.

La ratio della retrodazione risiede nell’esigenza di neutralizzare le variazioni urbanistiche dipendenti unicamente dall’evento sismico, evitando locupletazioni casuali e irrazionali disparità di trattamento tra proprietari di aree inserite nei provvedimenti di localizzazione e proprietari di aree simili non inserite.

La Corte osserva che un indirizzo analogo era già affermatosi in occasione di precedenti eventi sismici, con riferimento all’art. 13 del d.l. n. 79 del 1968, convertito nella legge n. 241 del 1968, in relazione al terremoto del Belice del gennaio 1968. In quella sede era stato affermato che l’indennità va determinata con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico, per impedire che nella stima si tenesse conto delle fluttuazioni di valore causate dall’evento calamitoso. Viene richiamata anche la previsione dell’art. 10, comma 4, del d.l. n. 83 del 2012, relativa al sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Preliminarmente, la ricorrente ha dichiarato di aver notificato il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo per integrità del contraddittorio, abbandonando ogni domanda nei suoi confronti; la PCM ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è pertanto rigettato nei confronti del Comune e del Commissario, con declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla Presidenza e senza statuizione sulle spese, non essendosi i soggetti evocati costituiti in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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