Nesso causale e concausa nella pensione privilegiata militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 565 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata militare, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che l’infermità o la lesione dipenda da fatti di servizio, da intendersi come eventi e circostanze in immediata correlazione con gli obblighi di servizio, secondo i principi della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio. La norma non prevede alcuna presunzione, assoluta o relativa, di dipendenza degli eventi morbosi verificatisi durante il servizio: una mera coincidenza temporale non integra il presupposto legale. È tuttavia ammessa a titolo anche l’infermità di natura endogena, purché il ricorrente indichi e documenti episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale, possano assumere il ruolo di concause in senso medico-legale. L’onere della prova del nesso causale o concausale grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., applicabile al giudizio pensionistico.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un militare di leva deceduto, ha riassunto il giudizio già iscritto al n. 17154/PM, dopo che l’ordinanza n. 23/2017 di questa Sezione aveva accolto il ricorso in opposizione e disposto la reiscrizione, facendo proprie le conclusioni del dante causa.
Il contenzioso originario risale al ricorso presentato nel 1973 avverso il decreto del Ministero della Difesa che aveva negato la pensione privilegiata per l’infermità “lieve lombosciatalgia destra da probabile discopatia lombosacrale”, ritenuta non dipendente da causa di servizio. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto, invocando la legittimità del proprio operato; la ricorrente ha contestato la violazione delle regole del contraddittorio tecnico e ha insistito per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico esamina anzitutto le doglianze procedurali. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 97, quinto comma, C.G.C., per non aver l’ordinanza istruttoria assegnato tutti i termini ivi previsti, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la lesione del diritto di difesa, in difetto di contraddittorio sulla relazione peritale provvisoria, si verifica soltanto se il giudicante ometta di valutare, quale peritus peritorum, le osservazioni medico-legali finali della parte.
Nel caso concreto il Collegio medico-legale ha regolarmente comunicato al consulente di parte l’inizio delle operazioni, alle quali questi ha partecipato svolgendo le proprie argomentazioni, delle quali il parere dà conto. Il giudice ha poi esaminato la relazione di parte allegata alle note di udienza, sicché nessun pregiudizio difensivo è ravvisabile.
Quanto all’asserita illegittima composizione del collegio medico-legale con tre componenti anziché cinque, il rilievo è infondato: l’art. 23 C.G.C. non contiene alcuna indicazione sul numero dei componenti, limitandosi a disciplinare l’incarico e l’obbligo di prestare l’ufficio.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 e il consolidato orientamento sulla nozione di fatti di servizio. La consulenza tecnica d’ufficio ha escluso la dipendenza della patologia dal servizio militare, non emergendo attività che abbiano agito selettivamente sul rachide lombo-sacrale, né riscontrandosi, nel corso del servizio, alcun episodio lombalgico documentato. La sintomatologia è emersa dopo il congedo, con diagnosi effettuate privatamente e riferimenti anamnestici al servizio.
Le osservazioni dei consulenti di parte, giudicate suggestive ma generiche, non valgono a soddisfare l’onere probatorio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione degli approfondimenti istruttori resi necessari.
Nota della Redazione
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