Rimborsabilità delle spese legali del dipendente e limiti della funzione consultiva (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 395 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti presuppone la verifica dei requisiti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, della richiesta di parere. La questione concernente la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente dell’ente locale, in quanto incentrata sull’interpretazione dell’art. 28 del CCNL del 14.09.2000 del comparto Enti locali, non attiene alla materia della contabilità pubblica ed è demandata all’ARAN ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001. Il mero riflesso finanziario del rimborso sul bilancio dell’ente non è sufficiente a radicare la competenza consultiva. L’istanza che presenti riferimenti fattuali puntuali, protesi a conoscere il quantum rimborsabile, difetta altresì dei requisiti di generalità e astrattezza ed è inammissibile.
Il Fatto
Un ex dipendente di un Comune, convenuto con altri in un giudizio promosso in riassunzione davanti al Tribunale, aveva chiesto all’Ente il patrocinio legale ai sensi dell’art. 28 del CCNL del comparto Enti locali, indicando il legale che lo avrebbe assistito. L’Amministrazione aveva preso atto del contenzioso ed espresso il gradimento per la scelta del difensore, dopo aver verificato i requisiti per il riconoscimento del patrocinio.
Nel giudizio il difensore del dipendente aveva chiamato in garanzia come terzo la compagnia assicuratrice, in forza della polizza per la responsabilità civile contratta quale dipendente. L’esito era stato favorevole al dipendente, con condanna della parte attrice alle spese, parzialmente compensate; per la chiamata di terzo il dipendente era stato invece condannato alle spese in favore della compagnia. Il Sindaco ha quindi interrogato la Sezione su quali spese rientrassero negli oneri di difesa assunti dall’Ente, domandando se vi rientrassero le spese di assistenza legale, il contributo unificato per chiamata di terzo e le spese di soccombenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla verifica dei presupposti di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza è ammissibile perché formulata dal Sindaco, organo investito del potere di rappresentanza dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Il nodo si sposta sul piano oggettivo, dove rileva l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica.
La facoltà di chiedere pareri riguarda le normative e gli atti applicativi dell’attività finanziaria: bilanci ed equilibri, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziario-contabile, patrimonio, gestione della spesa, indebitamento, rendicontazione e controlli. La funzione contribuisce a chiarire questioni giuridiche e a fissare linee interpretative di portata generale sulla norma di contabilità pubblica di riferimento, senza interferire con valutazioni su casi concreti o su comportamenti amministrativi già posti in essere.
Nel caso di specie la richiesta è oggettivamente inammissibile: non interpella il Collegio sull’interpretazione di disposizioni di legge, ma chiede un avviso su tematica estranea alla contabilità pubblica. La Sezione richiama la giurisprudenza contabile in punto di rimborsabilità delle spese legali del dipendente dell’ente locale, richiamando le deliberazioni n. 313/2025/PAR di questa Sezione e n. 114/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nonché gli enunciati delle deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 3/2014/QMIG: i profili contabili non sono preminenti rispetto ad altre problematiche giuridiche da risolvere in diversa sede, difettando i caratteri di specializzazione funzionale della Corte.
Il mero riflesso finanziario del rimborso sul bilancio non basta a integrare la materia della contabilità pubblica, poiché il referente normativo della tematica risiede nelle norme sulle spese processuali e negli articoli dedicati dei CCNL. La norma da cui origina il dubbio interpretativo è proprio l’art. 28 del CCNL del 14.09.2000, allora vigente; le modalità applicative dei contratti collettivi sono demandate all’ARAN, cui l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce specifica competenza per l’uniforme applicazione. Le Sezioni regionali non possono dunque rendere pareri sull’interpretazione delle clausole contrattuali, in linea con l’indirizzo delle Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 56/CONTR/11.
La Sezione rileva inoltre che il quesito, prospettando possibili sviluppi contenziosi davanti ad altri plessi giurisdizionali, difetta dei requisiti di generalità e astrattezza, per la presenza di riferimenti fattuali puntuali. Tali riferimenti, però, essendo volti a conoscere più che la rimborsabilità in sé il quantum rimborsabile, consentono riflessioni di orientamento. In termini generali, nella valutazione del caso concreto rimessa all’Ente soccorrono i medesimi presupposti di rimborsabilità di cui all’art. 28 CCNL, che impone all’ente di assumere a proprio carico ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento di responsabilità civile o penale, in assenza di conflitto di interessi, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
Richiamando la Cass. Sez. lav. ord. n. 32258 del 5.11.2021, la Corte ricorda che l’obbligo datoriale ha ad oggetto l’assunzione diretta degli oneri di difesa e non il rimborso dell’onorario corrisposto a un difensore di fiducia. Ne deriva che l’Amministrazione deve essere partecipe dell’individuazione del legale e, indirettamente, della difesa processuale, risultando residuale l’ipotesi del mero gradimento per un legale scelto dal dipendente con rimborso delle spese anticipate. L’art. 28 non si applica, poi, ai dipendenti che godono di copertura assicurativa per responsabilità civile fornita dall’ente in quanto destinatari di incarichi particolari, ai sensi dell’art. 43, comma 1, allora vigente, e degli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Analogamente, nella diversa ipotesi di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24/2017, l’integrazione processuale verso l’assicuratore non è condizione necessaria.
Nota della Redazione
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