Crisi di liquidità e ritardo nei trasferimenti regionali escludono la colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 20 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa dei funzionari pubblici per i ritardi nei pagamenti non è configurabile quando la condotta omessa sia stata determinata da una situazione di crisi di liquidità dell’ente e dal ritardo nei trasferimenti regionali della provvista. In tale ipotesi il fattore esterno si pone come evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta dei funzionari e il danno da interessi patito dall’amministrazione. La mera constatazione della non tempestiva adozione degli atti di spesa, in assenza di un approfondimento sulle cause della complessa situazione finanziaria, non è idonea a supportare l’accusa né a integrare la colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato quattro funzionari del Comune di Campobasso chiedendo la condanna al pagamento di euro 113.475,31, oltre rivalutazione e interessi, per il danno da ritardato pagamento maturato in favore dell’impresa esecutrice di un’opera stradale pubblica. Il danno derivava dal riconoscimento di un debito fuori bilancio conseguente alla soccombenza dell’ente in un giudizio promosso dall’appaltatrice per interessi moratori.
La Procura contestava l’inosservanza dei tempi di pagamento dei mandati di spesa, ripartendo la pretesa per quote percentuali in relazione ai periodi di permanenza di ciascun convenuto negli uffici preposti. I funzionari eccepivano la prescrizione, la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza e l’insussistenza della colpa grave, evidenziando che i ritardi erano dipesi dalla carenza di cassa e dal tardivo accredito delle risorse regionali.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. I convenuti invocavano l’art. 83 del d.l. n. 18/2020, che prevede una sospensione di soli 64 giorni, ma la Corte applica l’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020, disposizione di portata generale che sospende tutti i termini, preprocessuali e processuali, delle attività intestate alla Corte dei conti. La sospensione di 177 giorni rende tempestivi gli atti di costituzione in mora notificati entro il 21 febbraio 2024.
È rigettata anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione. Secondo i convenuti sarebbero mancate le quote di danno riferibili a ciascuno. La Corte richiama l’art. 86, commi 2 e 6, cod. giust. cont. e osserva che la nullità sussiste solo quando manchino del tutto le conclusioni o le indicazioni siano talmente contraddittorie da non consentire di dedurre l’oggetto della domanda. La tabella riepilogativa dei procedimenti di spesa e l’elenco dei responsabili dei servizi consentono di individuare petitum e causa petendi.
Nel merito la domanda è infondata. La Corte esclude in radice la posizione di un convenuto che ricoprì l’incarico dirigenziale per un arco temporale limitatissimo, nel quale non pervenne alcun atto prodromico da eseguire. Quanto agli altri, il thema decidendum riguarda i tempi di pagamento, ma la Corte ritiene che l’assenza di disponibilità di cassa costituisca un impedimento oggettivo, tale da escludere l’imputabilità dei ritardi.
Dagli atti emerge una carenza di cassa documentata, non contestata con specifiche allegazioni dalla Procura. I mandati di pagamento erano spesso emessi nello stesso giorno della reversale di incasso delle rate regionali, circostanza che dimostra il legame diretto tra acquisizione della liquidità e adempimento. Il ritardo dei trasferimenti regionali si pone quindi come evento interruttivo del nesso causale tra i pagamenti tardivi e il danno da interessi.
La Corte sottolinea che la crisi di liquidità rappresenta una criticità diffusa nella finanza locale, oggi affrontata dall’art. 6, comma 1, del d.l. n. 155/2024 con il Piano annuale dei flussi di cassa. La mera constatazione del ritardo non basta, mancando un approfondimento sulle cause. Le vicissitudini contrattuali dell’opera — sospensioni, proroghe, contenzioso con la prima esecutrice — confermano la non agevole gestione e l’assenza di colpa grave. La domanda è rigettata, con condanna del Comune alle spese legali.
Nota della Redazione
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