Causa di servizio: ammissibile il ricorso senza previa domanda di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 14 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur non avendo presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, che sancisce il principio di unicità dell’accertamento della causa di servizio, rende la domanda amministrativa di riconoscimento valevole a tutti i fini di legge, anche per la pensione privilegiata. La condizione di ammissibilità è soddisfatta quando esista un provvedimento che abbia esitato la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza causale, non essendo necessaria una specifica domanda di pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticatagli — disturbo dell’adattamento con sindrome depressiva e disturbo d’ansia — e il riconoscimento delle conseguenti provvidenze pensionistiche. In via amministrativa aveva ottenuto il diniego ministeriale, fondato sul parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva escluso la riconducibilità della patologia al servizio prestato.
Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda di pensione privilegiata e il difetto di legittimazione passiva. Nel merito ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sul difetto di giurisdizione la Sezione richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 4325/2014, secondo cui spetta alla Corte dei conti non solo la domanda di condanna al trattamento pensionistico proposta insieme all’accertamento della causa di servizio, ma anche la sola domanda di mero accertamento di quest’ultima, quale presupposto del trattamento di privilegio. L’eccezione è quindi rigettata.
Sull’inammissibilità il passaggio decisivo è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12/2023/QM/PRES. La Corte osserva che l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sanziona l’inammissibilità non per la mancanza della domanda di pensione, ma per la mancanza di una domanda sulla quale l’amministrazione non si sia pronunciata. La norma ha connotato procedurale e mira a preservare l’anticipato coinvolgimento dell’amministrazione competente.
L’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 fissa il principio di unicità dell’accertamento: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche per la successiva richiesta di equo indennizzo e di pensione privilegiata. L’accertamento è svolto con metodologia omogenea e la sua valenza unitaria evita che il medesimo fatto presupposto sia diversamente valutato nei diversi contesti.
Ne deriva che la domanda amministrativa di riconoscimento della causa di servizio è valevole a tutti i fini. Il ricorrente può quindi contestare in sede contabile il rigetto, ma solo ai fini della pensione privilegiata, unica materia sulla quale la Corte dei conti ha giurisdizione. L’eventuale diniego di equo indennizzo resta devoluto al giudice del rapporto di lavoro.
La Corte rigetta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo il provvedimento impugnato emesso dal Ministero della Difesa. Nel merito, ravvisata la divergenza delle valutazioni medico-legali, dispone consulenza medico-legale affidando alla CML presso la Corte dei conti il quesito sulla natura della patologia e sulla sua dipendenza da causa di servizio, con rinvio all’udienza del 12.09.2024.
Nota della Redazione
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