Rinuncia agli atti accettata e estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 162 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta ad opera della parte ricorrente e accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. L’accettazione della controparte costituita è condizione di efficacia della rinuncia, sicché il Giudice non può dichiarare l’estinzione in sua assenza. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente all’accertamento dei presupposti di legge, senza margini di valutazione discrezionale. Ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c., nulla va statuito sulle spese di lite, che restano compensate per espressa previsione normativa.
Il Fatto
Il ricorrente, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio, titolare di pensione erogata dall’INPS, ha agito in giudizio per ottenere l’applicazione delle aliquote pensionabili previste dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo di quelle meno favorevoli dell’art. 44 del medesimo d.P.R. applicate dall’Istituto previdenziale in quanto riferite al personale civile.
Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze economiche, con interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’INPS ha dedotto il proprio adeguamento ai principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021-QM-Pres-Sez., con riliquidazione d’ufficio della pensione e cessazione della materia del contendere; il ricorrente, preso atto delle somme liquidate, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione decisa dal Giudice monocratico è di natura essenzialmente processuale. Con memoria del 26.02.2024 la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio; all’udienza l’INPS ha accettato la rinuncia.
Il Giudice richiama l’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia agli atti, fatta dalla parte o da un suo procuratore speciale e notificata alle altre parti o comunicata verbalmente in udienza, produce effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso esaminato la rinuncia è stata depositata e accettata espressamente dalla difesa dell’INPS all’udienza. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di legge per la declaratoria di estinzione.
Il Giudice dichiara quindi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. In applicazione del comma 7 dell’art. 110 c.g.c., nulla statuisce sulle spese di lite, che restano compensate. La pronuncia non esamina nel merito la questione dell’aliquota pensionabile, esaurita dalla definizione processuale conseguente all’adeguamento dell’Istituto.
Nota della Redazione
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