Nesso eziologico e onere della prova nella causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 501 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità richiede la prova del nesso causale o concausale efficiente e determinante tra l’attività di servizio e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia. L’onere di tale prova incombe sul ricorrente, secondo la regola generale dell’art. 2697 cod. civ., non essendo sufficiente allegare lo svolgimento di mansioni gravose. Il giudizio tecnico espresso dal consulente d’ufficio, motivato, logicamente coerente e formatosi nel rispetto del contraddittorio tecnico, è superabile solo in presenza di elementi probatori idonei a smentirne le conclusioni. Le patologie di natura degenerativa, quale l’artrosi, sono riconducibili a fattori genetici, endogeni e costituzionali, con riguardo ai quali i fattori climatici e microclimatici possono assumere rilievo solo ai fini dell’acutizzazione sintomatologica, non della causazione o concausazione della malattia.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità accertata — spondiloartrosi lombare, discopatia L5-S1 con sofferenza radicolare cronica L5 — e la conseguente concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Il Ministero della Difesa aveva rigettato l’istanza con decreto, conformandosi al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva imputato l’infermità a generici processi dismetabolico-degenerativi.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, deducendo l’esposizione prolungata a condizioni atmosferiche sfavorevoli, umidità, basse temperature, servizi in piedi e turni notturni. Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione — per essere l’equo indennizzo devoluto al giudice amministrativo — e, nel merito, la correttezza del giudizio tecnico.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, affidando al Collegio medico legale il quesito sull’esistenza del nesso causale o concausale tra l’infermità e il servizio prestato, con eventuale indicazione dell’ascrivibilità tabellare. Il CTU ha espresso parere negativo, confermato dopo le controdeduzioni di parte.
La Corte ha ritenuto il giudizio peritale motivato, logicamente coerente e completo, in quanto il consulente ha esaminato il fascicolo amministrativo e ha rilevato che l’interessato ha svolto prevalentemente mansioni d’ufficio, con riguardo alle quali non emerge alcun fattore causale o concausale efficiente.
Sul piano medico-legale, il CTU ha qualificato l’artrosi come processo degenerativo del tessuto osseo-cartilagineo articolare, legato all’età e a fattori genetici, endogeni e costituzionali. L’evoluzione della patologia può essere aggravata da attività fisiche gravose, prolungate e continue, ma la forma primaria resta indipendente da fattori esogeni. I fattori climatici e microclimatici possono determinare acutizzazione della sintomatologia dolorosa, senza assumere ruolo causale o concausale.
Il giudice ha poi rilevato che l’onere della prova incombe sul ricorrente e che, quanto alle ore di volo e all’addestramento, non è stata prodotta documentazione probante, se non tre fogli di viaggio del triennio 2009-2011 di cinque giornate ciascuno, con indicazione generica di addestramento di volo in montagna, non idonei a suffragare il nesso eziologico. Una proroga per la produzione documentale era già stata concessa.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico. Le spese legali sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie, con nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del rito.
Nota della Redazione
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