Nessun danno erariale se il titolo falso non era requisito essenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 82 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La falsità del titolo di studio dichiarato per l’inserimento nelle graduatorie scolastiche non determina di per sé un danno erariale risarcibile quando le mansioni concretamente svolte non richiedono una specializzazione elevata e il dipendente possiede un titolo autentico idoneo all’accesso. In tali ipotesi opera la compensatio lucri cum damno ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994, norma speciale rispetto all’art. 2126 cod. civ., che impone lo scomputo dei vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione. Grava sulla Procura contabile l’onere di provare il mancato o minor vantaggio derivante dalla prestazione resa. La condotta mendace conserva rilievo penale, disciplinare e civile, ma non genera danno erariale quando le prestazioni risultano comunque utili e retribuibili.

Il Fatto

La Procura regionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio un collaboratore scolastico, contestandogli di aver conseguito l’inserimento nelle graduatorie e molteplici supplenze annuali e brevi presso istituzioni scolastiche milanesi sulla base di un diploma falso di operatore dei servizi per la ristorazione, settore sala/bar, asseritamente rilasciato da un istituto professionale e mai conseguito.

La richiesta risarcitoria ammontava all’intero importo degli emolumenti percepiti, pari a euro 62.286,59, oltre accessori. Il convenuto si è costituito negando la condotta fraudolenta, eccependo l’insussistenza del danno e chiedendo la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 106 c.g.c., richiamando l’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale e la sufficienza degli elementi istruttori acquisiti.

La falsità del titolo è stata ritenuta dimostrata sulla base della documentazione proveniente dal procedimento penale, dal registro dei diplomi acquisito dalla polizia giudiziaria e dal raffronto tra la data di chiusura della sessione d’esame e il titolo prodotto.

Su questa base la Procura aveva sostenuto l’illiceità della causa dei contratti stipulati, con conseguente irripetibilità delle retribuzioni. Il Collegio ha però preso motivato distacco da tale orientamento, richiamando i propri precedenti nn. 97/2024, 124/2024, 145/2024 e 29/2025, applicabili ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c..

In quelle pronunce si valorizza l’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994, che impone di scomputare dalla quantificazione del danno i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione. L’onere di provare il mancato o minor vantaggio incombe sulla parte attrice.

Nel caso concreto le mansioni di collaboratore scolastico — accoglienza e vigilanza degli alunni e pulizia dei locali — non richiedevano specifiche professionalità. Il convenuto possedeva inoltre un titolo alternativo autentico, il diploma per i servizi commerciali e turistici conseguito con il punteggio di 60/100, dichiarato nelle domande di inserimento e mai contestato come falso. Esso era idoneo all’accesso in graduatoria, sia pure con punteggio inferiore.

Il Collegio ha quindi ritenuto le prestazioni utili e retribuibili, con conseguente assenza del danno erariale, ponendo le spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00, a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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