Recupero indebito pensionistico illegittimo per legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 15 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo e la condotta dell’amministrazione concorrono a fondare il legittimo affidamento del pensionato sulla stabilità del trattamento erogato. Il superamento del termine triennale non determina di per sé l’irripetibilità dell’indebito pensionistico, ma impone una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi. Rilevano, a tal fine, l’incongruo ritardo nella riliquidazione, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e la mancanza di indicazioni chiare nel provvedimento provvisorio. Accertato il legittimo affidamento, il recupero dell’indebito è illegittimo e l’ente è tenuto alla restituzione delle somme trattenute, con interessi legali e, se superiori, rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, posto in quiescenza dal 1° gennaio 2012 e titolare di trattamento pensionistico diretto, ha ricevuto il 24 agosto 2020 la comunicazione con cui l’INPS preannunciava il recupero di € 43.849,83 per il periodo 1.1.2012 – 31.8.2020. Il recupero è stato eseguito mediante compensazione su arretrati del trattamento di privilegio riconosciuto nel maggio 2020 e con una ritenuta sulla mensilità di settembre 2020.

Secondo l’Ente, l’indebito derivava dall’erroneo computo dell’indennità di volo, già valorizzata nella base di calcolo e poi aggiunta all’importo complessivo. Nel corso del giudizio l’INPS ha progressivamente ridimensionato la propria difesa, fino ad ammettere che l’indennità era stata concretamente erogata e che la somma recuperata non era limitata a € 284,32. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del recupero e la restituzione di quanto trattenuto, invocando la buona fede e la lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ricostruisce anzitutto il meccanismo del recupero. Dalla determina del 4.11.2016 emerge che l’INPS si era limitato a ridurre le rate successive mediante lo scomputo dell’indennità di volo, senza recuperare le somme già erogate. La riliquidazione conseguente al riconoscimento della pensione privilegiata ha poi escluso le indennità versate dal 2012 al 2020 senza corrispondere il maggior importo che ne sarebbe derivato. Il recupero si è dunque realizzato, di fatto, per compensazione, per un importo pari all’indennità di volo annua dal 2012 all’agosto 2020, oltre accessori.

La Corte muove dall’orientamento delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM: il protrarsi del trattamento provvisorio non consolida una pensione definitiva e l’amministrazione non perde il potere di ripetere l’indebito dopo la scadenza dei termini procedimentali. Il superamento del termine, tuttavia, non implica ex se l’irripetibilità, dovendosi valutare la tutela dell’affidamento del pensionato.

Il principio consta di tre elementi: un vantaggio chiaro e univoco, una plausibile convinzione di avere titolo all’utilità, un arco temporale idoneo a consolidare la posizione. Le Sezioni Riunite richiedono una valutazione complessiva che tenga conto del decorso del tempo, della rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e delle ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio. L’onere di allegare e provare il legittimo affidamento grava sul ricorrente, quale fatto impeditivo della restituzione.

Nel caso concreto il Giudice Unico rileva che è decorso il termine triennale indicato come riferimento e che il provvedimento è intervenuto in un arco temporale incongruo, superiore agli otto anni. Dopo quattro anni l’INPS aveva già riesaminato la pratica, ma non ne ha informato il pensionato, lasciando trascorrere altri quattro anni. La determina provvisoria non conteneva indicazioni chiare che consentissero di percepire l’errore o di ipotizzare criticità incidenti sul quantum.

Sussiste dunque il legittimo affidamento e il recupero è illegittimo. Il ricorso è accolto, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali e, ove superiori, della rivalutazione monetaria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori minimi dei parametri forensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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