Pensione privilegiata militare: nesso causale escluso da cause congenite preesistenti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 261 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del militare, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio richiede un nesso eziologico o concausale efficiente tra la patologia e le mansioni svolte. Ove il consulente tecnico d’ufficio accerti che la discopatia riconosce come causa principale uno status anatomico congenito preesistente, l’attività di servizio può al più avere agito da momento rivelatore della patologia, restando esclusa la dipendenza da causa di servizio. Il giudice contabile è privo di giurisdizione sulle domande relative all’equo indennizzo e all’indennità di fine rapporto, che spettano al giudice amministrativo per i rapporti di impiego pubblico non contrattualizzato.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato per due infermità del rachide, una cervicale e una lombare, con ascrivibilità alla VIII categoria della Tabella A e alla Tabella B del d.P.R. n. 834/1981. Ha domandato inoltre la condanna dell’amministrazione e dell’INPS al pagamento delle prestazioni connesse alla domanda di equo indennizzo e all’indennità di fine rapporto.
L’amministrazione di appartenenza aveva respinto le istanze di riconoscimento con una serie di decreti, fondati sui pareri negativi del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il ricorrente ha impugnato quei provvedimenti, sostenendo che i turni gravosi, la vigilanza prolungata in piedi e all’aperto e l’esposizione agli agenti atmosferici, senza adeguati strumenti di protezione, fossero stati la causa delle patologie insorte dal 2011.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto le questioni pregiudiziali. Sulla domanda relativa all’equo indennizzo dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, perché si tratta di ristoro per il danno fisico subito in costanza di pubblico impiego e la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto. Nel caso, l’appartenenza del ricorrente a una categoria esclusa dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego comporta la giurisdizione del TAR, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta.
Analoga sorte riguarda l’indennità di fine rapporto. Il giudice richiama l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e, prima, l’art. 6, comma 1, della legge n. 75/1980, che attribuiscono al giudice ordinario le controversie sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle sull’indennità di fine rapporto, salvo i rapporti non contrattualizzati come quello dei militari, per i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato. Il giudice valorizza il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, acquisito tramite consulenza tecnica e ritenuto esaustivo. Il consulente, esaminato il carteggio, osserva che le attività di servizio del militare non risultano eccedenti i pertinenti compiti d’Istituto e che non emergono eventi acuti riconducibili in via causale o concausale al servizio.
Per l’infermità cervicale, il consulente rileva la presenza di una mega-apofisi trasversa bilaterale, alterazione anatomica congenita e non traumatica, che può favorire dolore e rigidità del tratto assile con discopatie conseguenti. Sia la sintomatologia sia l’artrosi riconoscono quindi come causa principale uno status anatomico preesistente, di modo che l’attività svolta può aver agito al più come momento rivelatore: la discoartrosi si sarebbe comunque presentata a prescindere dal carico mansionale.
Per l’infermità lombare, il consulente qualifica la spondiloartrosi di natura eredocostituzionale, correlata a una degenerazione vertebrale e a un importante fattore congenito preesistente, ossia un’incorretta postura, causa principale del processo artrosico e della protrusione discale. Le preesistenze sono ritenute in grado di giustificare da sole il meccanismo etiopatogenetico, sollevando il servizio da ogni ruolo causale o concausale.
Il giudice conclude che le infermità non sono dipendenti da causa di servizio, restando assorbito il quesito sull’ascrivibilità tabellare. Assunte le conclusioni del consulente, il decreto impugnato è immune da censure. Le spese di lite sono compensate; nulla per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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