Giurisdizione contabile sulle controversie funzionali alla pensione pubblica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 14 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ogni controversia in cui il rapporto pensionistico pubblico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, anche quando l’accertamento richiesto sia solo funzionale alla pensione. Vi rientra la domanda di rideterminazione del montante contributivo maturato presso la Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS e trasferito al fondo pensionistico dell’Unione europea, perché incide sulla futura misura del trattamento. La scelta del giudice si compie sull’oggetto sostanziale della domanda, non sulla prospettazione della parte. Nel merito, la censura sul calcolo del montante è inammissibile se generica, e il danno da tardiva retrocessione è risarcibile solo se provato nell’an prima che nel quantum.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze fino al 30.09.2007, ha assunto incarico in Lussemburgo presso la Commissione europea. Il 10.05.2010 ha chiesto all’INPS il trasferimento dei diritti pensionistici maturati presso la Gestione Dipendenti Pubblici, con anzianità contributiva di anni 11, mesi 2 e giorni 15. Il competente ufficio della Commissione ha inviato una prima richiesta all’INPS il 12.12.2012, con solleciti del 21.02.2014 e del 12.11.2014. L’INPS ha riscontrato il 07.06.2016, trasmettendo conteggi e prospetto dei periodi di iscrizione.
Il 21.07.2016 la ricorrente ha accolto il trasferimento; il 03.02.2017 l’INPS ha versato alla Commissione euro 104.608,49. Con diffida del 26.03.2018 la difesa ha contestato il quantum, ricevendo rigetto. Il ricorso, originariamente proposto davanti al Giudice ordinario, è stato dichiarato privo di giurisdizione con sentenza n. 6997/2020, in favore della Corte dei conti. La ricorrente ha quindi chiesto la rideterminazione delle somme trasferite e il risarcimento del danno, quantificato in euro 24.309,54, oltre interessi e rivalutazione dal 10.05.2010.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Giudice Unico ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS, che aveva invocato il giudice amministrativo trattandosi, a suo dire, di mero danno da ritardo procedimentale. La Corte ha richiamato i principi affermati da Cass. Sez. Un. ord. n. 15148 del 2024: la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e al criterio del petitum sostanziale, identificato dalla reale natura della controversia e dalla protezione accordata dall’ordinamento, a prescindere dalla prospettazione della parte.
Dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 discende che spettano in via esclusiva alla Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle attinenti all’accertamento del diritto al versamento di contributi. Il giudice contabile dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la giurisdizione esclusiva ricomprende le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese quelle funzionali alla pensione. È stata così ritenuta rientrante nella giurisdizione contabile la controversia sull’accertamento della consistenza del monte contributivo, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione. Su questa base il Giudice Unico ha ritenuto che anche la controversia in esame vi rientri.
Nel merito, la censura sul montante individuale è stata respinta per la genericità della formulazione: la ricorrente ha descritto le modalità di calcolo senza indicare le specifiche erroneità del prospetto trasmesso dall’INPS. Parimenti respinta la doglianza sul danno da tardiva retrocessione, risultando solo prospettata e non provata: manca la prova dell’an del nocumento, prima ancora della correttezza dei calcoli prodotti. Il Giudice ha invece riservato separata ordinanza per disporre CTU sul corretto calcolo degli interessi e ha rinviato al definitivo il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.