Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 177 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia. Tale principio è estensibile al giudizio di responsabilità amministrativa. Quando la domanda del pubblico ministero sia stata proposta in via principale nei confronti di un soggetto e in via subordinata nei confronti di un altro, il pagamento integrale del danno operato dal primo fa venir meno ogni ragione di controversia nel merito sulla posizione del secondo, anche se la domanda versata nei suoi confronti era stata articolata in via gradata. In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa con giudizio di prognosi postuma al momento della proposizione del giudizio.

Il Fatto

La Procura regionale aveva citato in giudizio due sanitari per sentirne affermare la responsabilità erariale in relazione al danno indiretto subito dall’ASP di Trapani, che aveva corrisposto complessivi euro 2.010.487,17 a titolo di risarcimento per un grave caso di colpa medica occorso presso il Presidio Ospedaliero di Castelvetrano. Il pagamento era avvenuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 927/2019 e della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1684/2022, che avevano accertato la responsabilità dei sanitari del turno pomeridiano per il vuoto assistenziale che aveva causato le gravissime patologie del neonato, deceduto prima della conclusione del giudizio di appello.

La domanda era stata proposta in via principale e integrale nei confronti del medico di turno, e solo in via subordinata nei confronti dell’altra dottoressa, per la quale la consulenza tecnica d’ufficio aveva escluso un nesso causale tra la condotta e il danno. Nel corso del giudizio, il convenuto in via principale aveva definito la propria posizione ex art. 130 c.g.c., pagando integralmente la somma richiesta all’amministrazione. In udienza, il pubblico ministero aveva pertanto chiesto la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’altra convenuta.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto la richiesta del pubblico ministero, dichiarando la cessazione della materia del contendere nei confronti della convenuta in via subordinata. Il Collegio ha rilevato che il credito risarcitorio dell’ASP era stato integralmente soddisfatto dal soggetto convenuto in via principale e che il carattere assolutamente subordinato e secondario delle richieste nei confronti dell’altra sanitaria faceva venir meno ogni ragione di controversia nel merito sulla sua ipotizzata responsabilità erariale.

Quanto alle spese di lite, la Corte ha affermato l’applicabilità anche al giudizio contabile del principio della soccombenza virtuale proprio della giurisdizione civile, dovendo il giudice valutare la fondatezza della pretesa con giudizio di prognosi postuma. In applicazione di tale criterio, la domanda nei confronti della convenuta non sarebbe stata accolta: la sentenza del giudice civile, divenuta definitiva, e gli elaborati peritali ivi espletati, non contestati dal pubblico ministero erariale, avevano escluso la ricorrenza di un nesso di causalità tra la sua condotta, pur imperita, e i danni irreversibili patiti dal minore, essendo l’intervento della sanitaria avvenuto quando la situazione era ormai divenuta irreversibile.

La Corte ha incidentalmente esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, osservando che la prescrizione dell’azione erariale decorre dal momento del pagamento del risarcimento, e che nella specie l’invito a dedurre aveva validamente interrotto il termine. Ha quindi condannato l’ASP di Trapani alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 5.200, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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