Ottemperanza pensionistica e difformità del decreto attuativo dal giudicato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 22 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in materia pensionistica, disciplinato dagli artt. 217 e 218 c.g.c., il giudice verifica esclusivamente l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, senza poter riconoscere diritti nuovi o esaminare questioni estranee al decisum. Il decreto ministeriale adottato in dichiarata esecuzione della sentenza, ma recante la liquidazione del trattamento “agli eredi” anziché all’erede indicato nel dispositivo, non è conforme al giudicato e integra inadempimento. Ne consegue l’assegnazione all’amministrazione di un termine per gli adempimenti e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La richiesta di CTU contabile, in quanto domanda nuova, è inammissibile in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, quale nipote ed erede di un ex militare deceduto, ha chiesto alla Corte dei conti l’ottemperanza di una sentenza della stessa Sezione, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto del dante causa — e per lui dell’erede — al trattamento di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria dal 17 luglio 1966, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Ministero della Difesa ha emanato un decreto concessivo del trattamento, ma la Ragioneria territoriale dello Stato, ordinatore secondario di spesa, ha richiesto i nominativi di tutti gli eredi e il grado di parentela, subordinando la liquidazione degli oneri accessori a tale documentazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato, essendo egli legittimato a riscuotere l’intero credito, e ha chiesto la condanna al pagamento degli arretrati, la nomina di un CTU e, in caso di inerzia, di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce anzitutto la natura del giudizio di ottemperanza, quale strumento per conseguire, anche coattivamente, il bene della vita attribuito in sentenza. Il suo presupposto è l’inadempimento, totale o parziale, dell’amministrazione, e l’oggetto resta circoscritto alla verifica dell’esatto adempimento, senza nuovi accertamenti: solo ciò che rientra nel perimetro del giudicato, in termini di dedotto e di deducibile, può essere esaminato. Richiamando la giurisprudenza contabile e amministrativa, la Corte qualifica il giudice dell’ottemperanza come giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato, nel quadro processuale della pronuncia da eseguire.
Nel merito, il decreto ministeriale conferisce sì il trattamento tabellare di 8^ categoria dal 17 luglio 1966, ma dispone la liquidazione “agli eredi” e non “all’erede” indicato nel dispositivo della sentenza. Questa difformità ha impedito all’ordinatore secondario di spesa — già estromesso dal giudizio di primo grado per difetto di legittimazione passiva — di applicare il decreto e predisporre i prospetti analitici, in assenza della documentazione relativa a tutti i chiamati all’eredità. La Corte osserva che la compagine ereditaria e la relativa documentazione non erano state oggetto del giudizio di riassunzione, né di gravame, poiché la sentenza non risulta appellata.
Quanto alla data di decesso del dante causa, il Giudice Unico la qualifica come mero refuso, riportato a cascata anche nel decreto ministeriale, nonostante la documentazione del giudizio di riassunzione ne attestasse quella corretta.
La richiesta di CTU contabile è respinta: si tratta di domanda nuova, estranea al giudicato, poiché l’ottemperanza non è preordinata a verificare la legittimità dell’attività amministrativa successiva, né può introdurre questioni non esaminate nel precedente giudizio.
Il ricorso è dunque accolto. Al Ministero della Difesa è assegnato il termine di 90 giorni dalla notifica per dare piena esecuzione al giudicato, nei termini del dispositivo; per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è nominato sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale del Ministero, con adempimento entro i successivi 30 giorni e senza retribuzioni aggiuntive. Le spese di lite sono compensate, in ragione delle discrasie riscontrate e del comportamento di chiusura di tutte le parti.
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Nota della Redazione
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