Nomina componente laico CGARS: no a comparazione e legittimazione del candidato (TAR Lazio n. 3018 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La designazione dei componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 373/2003, costituisce prerogativa del Presidente della Giunta regionale, liberamente esercitabile nel rispetto della sola condizione del possesso dei requisiti di cui all’art. 106, terzo comma, della Costituzione o all’art. 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982. Il procedimento non postula alcuna valutazione comparativa tra gli aspiranti, ma esclusivamente l’accertamento del c.d. merito assoluto del designando. Ne deriva che il soggetto non designato, la cui dichiarazione di disponibilità sia rimasta priva di seguito, non vanta una posizione giuridicamente differenziata e difetta di legittimazione a impugnare la nomina del controinteressato.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato amministrativo a riposo, aveva presentato istanza per essere designato componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana. Con provvedimento del 14.3.2025 il Presidente della Giunta regionale siciliana ha designato un altro soggetto; l’11.6.2025 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha reso parere favorevole e con d.P.R. del 24.6.2025 è stata disposta la nomina.

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto presidenziale, il parere del CPGA e la designazione regionale, deducendo difetto di motivazione, omessa comparazione dei curricula e eccesso di potere. Le Amministrazioni e il controinteressato hanno eccepito l’incompetenza territoriale, il difetto di legittimazione e l’inammissibilità per ne bis in idem, essendo già intervenuta pronuncia del CGARS su analogo ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Il procedimento di nomina si articola in fasi ulteriori rispetto alla designazione regionale. Esso coinvolge la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CPGA, con sede a Roma, e la Presidenza della Repubblica. Tali atti afferiscono alla fase conclusiva del procedimento disciplinato dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 373/2003 e radicano la competenza del TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.

Non opera, invece, l’art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a. Il parere impugnato è un atto endoprocedimentale e non è confondibile con i provvedimenti deliberativi dell’organo di autogoverno. Il ricorrente, inoltre, non è pubblico dipendente in servizio, essendosi qualificato magistrato amministrativo a riposo.

È fondata l’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem quanto alla designazione regionale e al parere della Giunta. Tali atti erano già stati impugnati dinanzi al TAR Sicilia, che ha definito il giudizio con sentenza confermata dal CGARS con la sentenza n. 1051 del 29 dicembre 2025. Ai sensi degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 39 c.p.a., è precluso al giudice pronunciarsi due volte sulla medesima controversia.

È pure fondata l’eccezione di difetto di legittimazione. La designazione è prerogativa liberamente esercitabile del Presidente della Giunta regionale. La norma non impone alcuna comparazione tra profili professionali. Le istanze del ricorrente, pertanto, restano mere dichiarazioni di desiderio, improduttive di effetti. Manca ogni rapporto di consequenzialità necessaria tra designazione e nomina, come già affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 4404 del 2015.

La perdita di chance avrebbe richiesto l’allegazione di circostanze certe e puntuali. Nella specie manca la prova del nesso causale tra la condotta lesiva e il risultato sperato. Il ricorrente non è stato mai designato. La sua posizione degrada così ad interesse di mero fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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