Ottemperanza al giudicato civile e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1600 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro è proponibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al processo amministrativo di esecuzione. L’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, esonera dalla spedizione in forma esecutiva, abrogata a decorrere dal 28.02.2023. Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo non è vincolato alle proprie ordinarie attribuzioni: può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di diverso Dipartimento, e può disporre il pagamento su qualsiasi capitolo di spesa disponibile, anche fuori bilancio o in conto sospeso.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato civile formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine. Il titolo è stato notificato al Ministero e, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’azione esecutiva.

L’Amministrazione si è costituita con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’omessa ottemperanza. La ricorrente ha domandato l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo risulta notificato a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero presso il suo domicilio reale.

Il Tribunale ha poi accertato che era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non essendovi contestazione sull’inerzia, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delegare l’esercizio concreto dei poteri commissariali ad altro dirigente o funzionario. Sul punto la motivazione è netta: il potere conferito dal giudice al commissario non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni, potendo essere nominato commissario qualunque soggetto pubblico o privato con competenze adeguate, e la delega può essere disposta a favore di qualsiasi soggetto ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni degli uffici.

Il Collegio ha inoltre precisato che il commissario o il suo delegato può impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale a ciò destinati, o qualsiasi altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione, ricorrendo se necessario a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. La ratio è impedire che i mutamenti interni delle competenze amministrative costituiscano ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione del creditore. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi della stessa amministrazione inadempiente.

Infine, rilevata la serialità del contenzioso e l’inottemperanza sistematica delle condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine, il Tribunale ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio. Le spese processuali, liquidate in favore dei procuratori antistatari, sono state ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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