Ottemperanza al giudicato: il TAR nomina commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 72 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di primo grado, passata in giudicato per mancata impugnazione, che accerta il diritto del docente di ruolo a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, legittima l’accoglimento della domanda e la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 2 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di Cancelleria del 4 novembre 2025. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo legittima l’azione di ottemperanza proposta ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. avverso il mancato adempimento di una sentenza del giudice del lavoro, trattandosi di giudicato avente efficacia esecutiva e comportante l’obbligo di pagamento di somme di danaro.
Il collegio ha accertato in fatto la rituale notifica del titolo esecutivo avvenuta il 2 luglio 2025 e la successiva decorrenza del termine di 120 giorni, rimasto infruttuoso. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore.
In considerazione della persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale, il quale dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il commissario ad acta, organo ausiliario del giudice, è stato autorizzato ad avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Il TAR ha inoltre liquidato le spese di lite in misura ridotta a € 400,00, rilevando il carattere seriale e standardizzato del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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