Accesso difensivo del creditore all’ordine cronologico dei pagamenti comunali (TAR Calabria n. 753 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso difensivo ai documenti amministrativi, ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale è soddisfatto dalla sussistenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che si intende tutelare. Tale nesso va valutato in astratto, senza verificare la fondatezza della pretesa sostanziale sottostante né l’utilità concreta del documento in sede giurisdizionale. Ne deriva che l’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla propria valutazione della proponibilità o ammissibilità delle azioni giudiziarie che l’istante potrebbe esperire, né alla sussistenza di altri strumenti di tutela. Il giudice dell’accesso non è e non deve essere il giudice della pretesa principale.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un credito di circa euro 94.429,49 vantato verso un Comune in virtù di un decreto ingiuntivo del 2016, ha avviato nel maggio 2025 una procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Il terzo pignorato, dopo aver reso dichiarazione di disponibilità di cassa, ha rappresentato che l’ente aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel 2017 e che le somme impignorabili erano pari a euro 6.215.977,97, rendendo infine dichiarazione negativa.

Per verificare l’opponibilità del vincolo di impignorabilità e l’eventuale esistenza di pagamenti preferenziali, la società ha chiesto al Comune, con istanza del 26.06.2025, l’accesso allo storico delle fatture dei creditori e alle determine dei relativi pagamenti nell’ordine di evasione. Non avendo ricevuto riscontro nei trenta giorni successivi, ha impugnato il diniego tacito ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dall’inquadramento dell’istanza nell’accesso difensivo, disciplinato dagli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990. La giurisprudenza amministrativa — richiamata con le pronunce del Consiglio di Stato n. 5589 del 2021, n. 1450 del 2022 e n. 851 del 2022 — è unanime nel ritenere sufficiente il nesso di strumentalità tra documento e situazione giuridica tutelata.

Da tale premessa discende una conseguenza precisa sul piano del riparto di competenze. La valutazione circa l’esigenza difensiva e la pertinenza del documento va compiuta in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento sulla legittimazione alla pretesa sostanziale e senza sindacare l’utilità concreta della documentazione ai fini dell’eventuale giudizio. All’amministrazione compete solo verificare l’astratta inerenza del documento alla posizione dell’istante e agli scopi perseguiti; non compete alla stessa subordinare l’accoglimento alla verifica della proponibilità o ammissibilità delle azioni giudiziarie.

Nel caso concreto, la pendenza della procedura esecutiva presso terzi ha integrato la posizione giuridica legittimante l’accesso. La società ha documentato il pignoramento e la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c., mentre l’esistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo è stata ritenuta pacifica, non essendo stata espressamente contestata. Di fronte alla natura plurimotivata della dichiarazione negativa — cassa insufficiente rispetto alle somme dichiarate impignorabili ex art. 159, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e asserita attrazione del credito alla competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione — l’interesse ostensivo risulta evidente.

La finalità dell’accesso è quella di verificare, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 211 del 2003, che l’ente locale non abbia eseguito pagamenti diversi da quelli indicati nella delibera di impignorabilità senza rispettare l’ordine cronologico determinato dalle fatture ricevute, con conseguente inopponibilità del vincolo. La verifica sull’effettiva rilevanza dell’inosservanza ricade però sul giudice dell’esecuzione, sicché l’eccezione sull’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 non può essere anticipata dal Comune per contestare l’istanza ostensiva.

Il ricorso è dunque accolto, con accertamento del diritto della ricorrente all’ostensione e ordine di esibizione entro trenta giorni. Le spese sono integralmente compensate, mentre il contributo unificato resta a carico dell’ente soccombente ex art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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