Ottemperanza al giudicato e natura degli interessi dovuti sulle riliquidazioni previdenziali (TAR Lazio n. 8567 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della decisione passata in giudicato, l’amministrazione non abbia provveduto all’esecuzione del comando giudiziale. Ove il giudicato riconosca il diritto del pubblico dipendente ai benefici economici di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, con il correlativo obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, la somma riliquidata è produttiva di interessi legali soltanto, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il commissario ad acta può essere nominato sin dalla prima decisione, con facoltà di delega a dirigente qualificato, per l’eventualità di ulteriore inadempienza dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, pubblico dipendente, aveva ottenuto una sentenza del TAR Lazio che ne dichiarava il diritto ai benefici economici derivanti dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali. Nonostante il passaggio in giudicato della decisione e la notifica in forma esecutiva, l’istituto previdenziale non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’Interno riferiva di aver trasmesso all’INPS il Mod. PL2-TFS con la riliquidazione, ma alla camera di consiglio il difensore insisteva rilevando che alcun pagamento solutorio era intervenuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, verificata la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. In particolare, il Collegio ha accertato che la decisione da eseguire era stata notificata in forma esecutiva il 19 dicembre 2024 ed era passata in giudicato, come da attestazione apposta il 4 giugno 2025. Il ricorso per ottemperanza, notificato il 28 luglio 2025, risultava quindi tempestivo, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’INPS non aveva dato esecuzione al giudicato, non risultando alcun pagamento intervenuto. Ha pertanto ordinato all’istituto di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Direzione Centrale delle Risorse Umane dell’INPS quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel termine di ulteriori sessanta giorni. La nomina anticipata è motivata dall’esigenza di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale.
Il Tribunale ha infine stabilito che sulle somme complessivamente dovute sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, oltre al rimborso delle spese vive successive. Ha inoltre riservato l’applicazione della penalità di mora di cui all’art. 114 cod. proc. amm. in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza di entrambi i termini.
Nota della Redazione
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