Diniego di nomina a guardia giurata fondato solo sui precedenti di parenti (TAR Sicilia n. 488 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della buona condotta, richiesto dall’art. 138, comma 1, n. 5, R.D. n. 773/1931 per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata, deve essere accertato con istruttoria rigorosa e motivazione rafforzata, perché il diniego incide sul diritto al lavoro dell’istante. Il solo vincolo di parentela con congiunti pregiudicati non basta a fondare il diniego: occorre la prova di un’effettiva frequentazione, non potendo il rapporto di familiarità essere equiparato alla libera scelta di frequentare persone pregiudicate. Il provvedimento che inferisce l’inaffidabilità dal mero dato parentale è viziato da travisamento dei fatti e da deficit istruttorio e motivazionale, ed è annullato salva la riedizione del potere.
Il Fatto
Il titolare di un istituto di vigilanza privata ha chiesto, per un aspirante, il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta. Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha segnalato un contesto familiare caratterizzato dalla presenza di soggetti, non conviventi ma in parte di stretta parentela, con condanne per reati vari, tra cui violazioni urbanistiche, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, furto aggravato, porto abusivo di armi, lesioni personali e un arresto risalente al 1980 per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
Esperito il contraddittorio procedimentale con l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Prefetto ha respinto l’istanza. L’interessato ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, lamentando la violazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., l’errore sui presupposti, la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione, non essendo emersa alcuna valutazione sulla sua personalità né alcun accertamento sui rapporti con i familiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricognizione dei principi in materia di approvazione delle guardie particolari giurate. Il requisito della buona condotta, secondo la lettura data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 31/1996, va riferito ad aspetti che incidono sull’attuale attitudine e affidabilità dell’aspirante, aggiungendosi alle regole generali sulle autorizzazioni di polizia per la delicatezza delle mansioni.
L’apprezzamento è espressione di discrezionalità amministrativa, ma deve rispettare i canoni di coerenza logica e ragionevolezza e dare conto dell’istruttoria svolta. La valutazione negativa può fondarsi solo su fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo e idoneità a coinvolgere la vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato, incidano effettivamente sul suo grado di moralità, trattandosi di attività che realizza il diritto al lavoro.
Ne deriva un onere istruttorio rafforzato e una motivazione più rigorosa di quella richiesta per i dinieghi relativi a soggetti che chiedono il porto d’armi per uso ludico o per difesa personale, così come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 2907 del 2014 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva il deficit del provvedimento prefettizio, che si fonda per relationem sulla nota dei Carabinieri: l’Amministrazione ha richiamato il solo vincolo parentale, inferendone l’inaffidabilità senza accertare l’effettiva frequentazione dei congiunti, alcuni lontani e condannati per reati datati e non attinenti all’uso delle armi. Manca ogni attestazione di frequentazione, anche non attuale, e non risultano controlli o segnalazioni che colleghino l’istante ai familiari.
Il Collegio ribadisce che il rapporto di familiarità non può essere parificato alla libera scelta di frequentare persone pregiudicate, né assunto di per sé a sintomo di cattiva condotta o di probabilità di abuso delle armi. Essendo il ricorrente persona senza precedenti di polizia, il ricorso è accolto e il decreto prefettizio annullato, fatta salva la riedizione del potere.
Nota della Redazione
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