Non ammissione all’esame di Stato e discrezionalità tecnica del Consiglio di classe (TAR Veneto n. 1452 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione del percorso scolastico e dei risultati raggiunti dallo studente, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’illogicità e contraddittorietà manifeste. Rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dall’alunno, non la media complessiva dei voti, assumendo particolare peso le insufficienze nelle materie qualificanti il corso di studi. Le eventuali carenze della scuola nell’attuazione degli strumenti di ausilio e degli interventi di recupero non viziano il giudizio di non ammissione, che dipende dalla sufficienza o insufficienza delle competenze maturate. La mancata attivazione della deroga di cui all’art. 13, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 62/2017 non richiede motivazione, dovendo essere motivata l’eccezione alla regola e non l’applicazione della regola stessa.

Il Fatto

Una studentessa, nell’anno scolastico 2023-2024, ha frequentato la classe quinta del liceo linguistico presso un istituto paritario. Essendo destinataria di un piano didattico personalizzato, aggiornato in corso d’anno, e di un percorso formativo personalizzato in quanto atleta di interesse nazionale, ha sostenuto lo scrutinio finale del 7 giugno 2024, all’esito del quale il Consiglio di classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione all’esame di Stato, per le diffuse lacune nelle materie di indirizzo.

La studentessa e i suoi genitori hanno impugnato la delibera davanti al TAR Veneto, deducendo la mancata attuazione degli strumenti previsti dal PDP e dal PFP, la violazione della disciplina sull’ammissione all’esame e il difetto di informazione sulla possibile non ammissione. L’istanza cautelare è stata respinta. Nelle more del giudizio la studentessa ha conseguito il titolo di istruzione superiore e ha confermato l’interesse ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei genitori, poiché la studentessa era maggiorenne al momento della proposizione del ricorso e non è possibile azionare in giudizio posizioni soggettive altrui, salvi i casi codificati di rappresentanza e sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ.

È stata invece disattesa l’eccezione di tardività, perché il gravame non contesta il contenuto del PDP e del PFP, ma la loro mancata attuazione. Conseguentemente, per il sopravvenuto conseguimento del titolo, la domanda di annullamento è divenuta improcedibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando procedibile la domanda di accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm..

Nel merito, il TAR ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio di ammissione costituisce discrezionalità tecnica, insindacabile se non per illogicità manifesta, e rileva il solo livello di preparazione raggiunto, non la media dei voti. Ha poi escluso che le carenze della scuola nell’attuazione degli strumenti di ausilio possano incidere sulla valutazione, spettando allo studente contestare tempestivamente, durante l’anno, l’eventuale disattivazione delle misure compensative e dispensative.

Quanto al PDP, il Collegio ha osservato che lo stesso non escludeva verifiche scritte, che l’uso degli schemi concettuali è stato ammesso, che la doglianza sulla prevalenza della forma sulla sostanza è rimasta generica e che l’Istituto ha documentato l’attivazione dei corsi di recupero. Le doglianze sugli impegni sportivi non sono state ritenute sorrette dalla prova della tempestiva comunicazione dei calendari.

È stato respinto anche il motivo sulla mancata applicazione della deroga alla sufficienza in tutte le materie: la sua non applicazione non necessita di motivazione; la deroga, in ogni caso, presuppone insufficienze limitate a una sola disciplina o a un gruppo di materie interconnesse, mentre nella specie le lacune riguardavano materie eterogenee.

Infine, il TAR ha escluso il difetto di informazione, risultando la famiglia edotta dell’andamento scolastico mediante le annotazioni sul registro elettronico e i colloqui intercorsi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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