Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 248 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo conosce dell’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta e, in accoglimento della domanda, applica l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali con tetto massimo del 10% del dovuto.
Il Fatto
Una docente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione il 3 luglio 2025. Non essendo stata proposta impugnazione, è passato in giudicato. La ricorrente deduce il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e chiede la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e rileva la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione: risultano rispettati i termini di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di cui all’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione in atti. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, richiamandosi sul punto l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, in coerenza con il criterio della non manifesta iniquità e con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Alla liquidazione dell’eventuale penale provvederà il commissario.
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Nota della Redazione
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