Rinnovo CCNL sopravvenuto e tenuta dell’offerta negli appalti labour intensive (TAR Veneto n. 1448 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del contratto collettivo sopravvenuto alla presentazione delle offerte non determina, di per sé, l’insostenibilità dell’offerta negli appalti ad alta intensità di manodopera. Se l’an dell’aumento retributivo era ragionevolmente prevedibile, il relativo quantum, ove ecceda l’alea ordinariamente apprezzabile da un operatore diligente, integra una sopravvenienza straordinaria non integralmente trasferibile sull’aggiudicatario. Il principio di immodificabilità dell’offerta non è assoluto e ammette strumenti di riequilibrio. La distinzione tra monte ore effettivo di servizio e monte ore teorico-contrattuale è fisiologica: l’offerta tecnica indica le prestazioni, quella economica ne valorizza il costo. Il rinvio a giudizio per reato connesso alla sicurezza sul lavoro impone alla stazione appaltante una motivazione specifica sull’affidabilità del concorrente.
Il Fatto
L’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” ha indetto una gara europea per il servizio di front end, suddivisa in tre lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il CNS si è collocato primo in tutti i lotti; le due ricorrenti, secondo classificate, hanno impugnato l’aggiudicazione con ricorsi riuniti e motivi aggiunti.
Le censure investono la pretesa modifica dell’offerta economica in sede di giustificazioni, la discrasia tra monte ore tecnico ed economico, la congruità del costo della manodopera, il mancato possesso di un requisito tecnico minimo e la omessa esclusione per gravi illeciti professionali. Disposta una verificazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la causa è stata discussa il 17 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le censure sulla pretesa modifica dell’offerta. Il punto 16 del disciplinare richiedeva l’indicazione del costo complessivo della manodopera, non della sua composizione interna. Le giustificazioni del CNS non hanno introdotto un nuovo costo, ma hanno esplicitato la presenza di un fondo di accantonamento già ricompreso nell’importo offerto. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3239/2026, il Tribunale conferma che gli accantonamenti prudenziali interni all’offerta non ne alterano l’equilibrio.
Quanto alla discrasia tra monte ore effettivo e monte ore teorico-contrattuale, il Collegio la qualifica come fisiologica. L’offerta tecnica indica le ore di servizio rese; quella economica le ore retribuite, comprensive delle assenze fisiologiche. Il coefficiente di conversione tra ore teoriche e ore lavorate, desunto dalle tabelle ministeriali, è coerente e conduce a un unico assetto negoziale. Né esiste una norma che imponga un monte ore minimo, con conseguente insindacabilità delle valutazioni tecniche della Commissione.
Il Tribunale dissente dalle conclusioni del verificatore in punto di congruità del costo della manodopera. Il metodo seguito combina grandezze non omogenee e attribuisce duplice rilevanza alle assenze. Soprattutto, il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, intervenuto dopo la presentazione delle offerte, ha prodotto aumenti prossimi al 12%, a fronte di una stima del CNS tra il 6% e il 7%: se l’an era prevedibile, il quantum eccedeva l’alea ordinaria. Le censure sui minimi salariali del lotto n. 2 sono respinte: i valori contestati non corrispondono ai trattamenti effettivamente riconosciuti.
Il motivo sul requisito “PCMark 10 score” è infondato: la clausola non qualifica l’adempimento documentale come condizione di ammissibilità, prevalendo i principi di favor partecipationis e proporzionalità. È invece accolto il terzo ricorso per motivi aggiunti: il rinvio a giudizio del legale rappresentante di una consorziata per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. imponeva una valutazione espressa sull’affidabilità professionale, anche in ragione della pluralità degli episodi segnalati. Segue l’annullamento delle aggiudicazioni per i tre lotti e la rinnovazione della valutazione.
Nota della Redazione
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