Conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato e soccorso istruttorio (TAR Veneto n. 1458 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore stagionale, che abbia svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e al quale sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ha diritto di chiedere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. L’omessa richiesta della quota nell’ambito della programmazione dei flussi non integra un requisito della conversione, ma una mera condizione quantitativa sanabile, che il responsabile del procedimento deve sollecitare in ossequio al soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Nella materia dell’immigrazione il giudizio amministrativo è giudizio sulla situazione giuridica soggettiva, sicché il giudice valuta anche i fatti sopravvenuti idonei a incidere sui diritti fondamentali dello straniero. Il termine di 60 giorni per il rilascio del permesso non può essere diluito dall’Amministrazione modulando a piacere le convocazioni, perché ciò contrasta con il buon andamento.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina non comunitaria, ha fatto ingresso in Italia il 3 settembre 2023 con visto per lavoro stagionale. Il 9 novembre 2023 ha sottoscritto il contratto di soggiorno presso la Prefettura e il 14 novembre 2023 ha inoltrato tramite kit postale la domanda di rilascio del permesso per lavoro stagionale. L’Amministrazione ha fissato l’appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici al 12 novembre 2024, oltre un anno dopo la presentazione dell’istanza.
In quella data la Questura ha archiviato la domanda, rilevando che il periodo massimo di soggiorno era esaurito e che non era stata richiesta alcuna quota di conversione. La ricorrente ha impugnato il provvedimento. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, l’Amministrazione ha emesso un nuovo diniego e la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito l’istituto della conversione. La versione vigente dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, come modificata dal d.l. n. 145/2024, ha espunto il riferimento alle quote: la conversione prescinde dal rispetto delle quote massime e sottostà a due soli requisiti, ossia lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato. Per la ricorrente, entrata nel 2023, la novella non trova però applicazione ratione temporis.
Il Tribunale ha poi richiamato l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 11256 del 2022, secondo cui in materia di immigrazione il giudizio amministrativo è giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto, imponendo la valutazione degli elementi maturati tra l’istanza, l’esame e il giudizio. Su questa base la domanda di conversione presentata il 23 luglio 2025, ancorché sopravvenuta, incide significativamente sull’attuale situazione giuridica della ricorrente.
Quanto al ritardo, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione ha fissato l’appuntamento ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Se il termine fosse stato rispettato, la ricorrente si sarebbe presentata quando sia il visto sia il contratto di soggiorno erano ancora efficaci. Il motivo dell’archiviazione è dunque imputabile alla stessa Questura, che non può modulare a piacere le convocazioni in antitesi con il buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
La Corte ha infine escluso che l’omessa richiesta della quota osti alla conversione. L’attestazione di disponibilità della quota, se non autonomamente effettuata, deve essere sollecitata dal responsabile del procedimento in coerenza con il soccorso istruttorio dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 e con i canoni di correttezza e buona fede dell’art. 1, comma 2-bis. L’irregolarità amministrativa sanabile trova conferma nell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è stato quindi accolto e i provvedimenti annullati.
Nota della Redazione
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