Non ammissione per assenze illegittima senza valutazione delle deroghe (TAR Liguria n. 601 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ma le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative, come quelle dovute a gravi motivi di salute. Il provvedimento di non ammissione fondato esclusivamente sul superamento del limite di frequenza è illegittimo se l’amministrazione non ha valutato la sussistenza dei presupposti per la deroga e non ha considerato il rendimento complessivo dello studente. L’azione di accertamento del diritto all’ammissione alla classe successiva è inammissibile per assenza di un diritto soggettivo, trattandosi di attività valutativa di natura tecnico-discrezionale, e comunque improcedibile per la sopravvenuta ammissione con riserva. Non spetta il risarcimento del danno in assenza di allegazione e prova del pregiudizio.

Il Fatto

I genitori di un alunno affetto da una sindrome e da uno stato ansioso hanno impugnato il documento di valutazione finale con cui l’istituto scolastico non aveva ammesso lo studente alla classe successiva, a causa della frequenza scolastica discontinua. L’alunno aveva maturato un numero considerevole di assenze, ma aveva comunque conseguito valutazioni sufficienti nel secondo quadrimestre. Con ordinanza cautelare il Tribunale aveva disposto l’ammissione con riserva dello studente alla classe successiva, dove aveva proseguito con profitto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato l’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 e l’art. 5 del d.lgs. n. 62/2017, i quali subordinano la validità dell’anno scolastico alla frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ma consentono alle istituzioni scolastiche di prevedere deroghe per casi eccezionali, in presenza di assenze documentate e continuative che non pregiudichino la valutazione dell’alunno. La Circolare MIUR n. 20/2011 include tra le casistiche apprezzabili le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati.

Nel caso di specie i genitori avevano documentato sia la patologia dell’alunno sia i disturbi d’ansia, trasmettendo plurimi certificati idonei a giustificare le assenze. Il Tribunale ha rilevato che l’istituto non aveva svolto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la deroga, limitandosi a fondare la non ammissione sul dato numerico delle assenze, senza considerare che lo studente aveva comunque mantenuto un profitto apprezzabile.

Alla luce di tali elementi, il provvedimento di non ammissione è stato ritenuto illegittimo e annullato, con consolidamento dell’ammissione alla classe seconda. L’azione di accertamento autonomo è stata dichiarata inammissibile, per la natura tecnico-discrezionale della valutazione scolastica, e comunque improcedibile. L’azione risarcitoria è stata respinta per difetto di allegazione e prova del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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