Usi civici, qualitas soli è antecedente logico della domanda (Cass. civ. Sez. Un. n. 31005 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall’art. 29 della legge n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l’accertamento della qualitas soli si ponga come antecedente logico-giuridico della decisione. La contestazione della demanialità di un fondo — perché ritenuto sdemanializzato per effetto di un’antica conciliazione, o perché non provata l’avvenuta legittimazione — consiste nella proposizione in giudizio del tema dell’accertamento della qualità demaniale del suolo. Irrilevante è che le parti dibattano dell’opponibilità degli atti o del riparto degli oneri probatori: il giudice deve comunque accertare natura ed estensione dei diritti di uso civico per decidere sulle richieste di pagamento dei canoni enfiteutici.
Il Fatto
Alcuni privati hanno convenuto davanti al Tribunale di Avellino il Comune, chiedendo di dichiarare l’inesistenza di diritti di natura enfiteutica gravanti sui propri fondi e l’insussistenza dell’obbligo di pagamento dei relativi canoni, in subordine riducendone la misura. Il Comune aveva richiesto i canoni per il periodo dal 2012 al 2017, sulla base di una ricognizione delle terre civiche ed ex-civiche sdemanializzate.
Con sentenza n. 198 del 2024 il Tribunale di Avellino ha declinato la propria giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli. Il Commissario, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse solo l’accertamento dell’usucapione o della sdemanializzazione ottocentesca, e spettasse quindi al giudice ordinario. Le Sezioni Unite sono state investite d’ufficio del regolamento.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite dichiarano le argomentazioni del Commissario del tutto prive di fondamento. Il giudice remittente aveva sostenuto che gli attori non avessero contestato l’esito delle verifiche demaniali né la legittimità delle operazioni di sistemazione dei demani civici, ma solo la loro opponibilità. La Corte rileva che il tema dell’opponibilità, inteso in senso tecnico come inefficacia relativa dell’atto, non compare in alcun luogo delle contestazioni.
Gli attori hanno invece contestato la pretesa creditoria comunale, o perché relativa a particelle già sdemanializzate per effetto dell’antica conciliazione, o per l’inidoneità probatoria degli strumenti usati dal Comune per comprovare il proprio diritto ai canoni.
Il provvedimento commissariale incorre in una evidente contraddizione: da un lato afferma che è controverso solo se i terreni siano già sdemanializzati o se quelli degli avvisi di pagamento corrispondano a quelli derivanti da legittimazioni o quotizzazioni; dall’altro nega che sia sollecitato un nuovo accertamento demaniale e che la demanialità sia in discussione.
Secondo la Corte, rivendicare l’avvenuta sdemanializzazione di un fondo o contestare l’idoneità della prova dell’avvenuta legittimazione equivale a contestare la demanialità dei fondi: in un caso perché sdemanializzati, nell’altro perché non demaniali in quanto non provata la legittimazione. Ne deriva la proposizione in giudizio del tema dell’accertamento della qualitas soli.
Il giudice, quindi, deve necessariamente accertare — come passaggio logico-giuridico indispensabile — la qualità demaniale dei fondi, verificando l’effettività delle dedotte conciliazioni ottocentesche e l’esistenza di prove a suffragio della tesi comunale. Trova applicazione il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, richiamato nelle ordinanze n. 8252 del 2023, n. 15530 del 2022 e n. 8564 del 2021. La giurisdizione è pertanto del Commissario, cui è rimessa la regolazione delle spese del conflitto.
Nota della Redazione
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