Non contestazione generica e onere probatorio nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 188 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi assunte come disattese, trascrivendo i relativi passaggi argomentativi, e deve specificare il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, così da consentire alla Corte di valutare i presupposti di applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. L’onere di contestazione dei fatti costitutivi si coordina con l’allegazione degli stessi: poiché l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle contestazioni, a fronte di una deduzione generica del ricorrente la difesa della parte resistente può essere altrettanto generica, e resta così fermo l’onere probatorio gravante sull’attore. La liquidazione equitativa del danno non supplisce al mancato accertamento della responsabilità né all’individuazione della prova del danno nella sua esistenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in giudizio, davanti al Giudice di pace, per il risarcimento dei danni riportati dall’autovettura del figlio a seguito di un sinistro verificatosi su una strada interessata da lavori di scavo eseguiti dalla società convenuta. La domanda, quantificata in poco più di milleduecento euro, è stata rigettata in primo grado. La società aveva chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, rimasta contumace.

Anche il Tribunale di Siena, in sede di appello, ha rigettato la domanda, nel ricostituito contraddittorio con la sola società e nella permanente contumacia dell’assicuratrice. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito ritenuto specifica la contestazione della società.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare. Nella memoria il ricorrente segnala la messa in liquidazione della società controricorrente. Il Collegio osserva che né la liquidazione né un eventuale fallimento spiegano efficacia interruttiva sul processo di legittimità, dominato dall’impulso di ufficio, con la conseguenza che il ricorso va scrutnato nel merito.

Nel merito, il motivo è infondato. Il Tribunale aveva rilevato che nessuna prova era stata articolata sin dalla fase introduttiva e, pur qualificando l’attività di rifacimento del manto stradale come pericolosa ex art. 2050 cod. civ., aveva ritenuto la domanda sfornita di supporto probatorio sia in punto di an sia in punto di quantum. Il preventivo delle riparazioni, allegato dal ricorrente e contestato dalla società, non consentiva di ritenere provati i fatti.

Il punto centrale è processuale. Per avvalersi della non contestazione avversaria, che il ricorrente stesso ammette essere stata solo generica, egli avrebbe dovuto riportare in ricorso i passi salienti dell’atto di citazione davanti al Giudice di pace, dai quali risultasse la compiuta descrizione della dinamica del sinistro e dei danni. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 15058 del 29/05/2024 e Cass. n. 16655 del 09/08/2016), che impone il rispetto del principio di autosufficienza.

Il Collegio ribadisce poi (Cass. n. 21075 del 19/10/2016) che l’onere di contestazione si coordina con quello di allegazione: se la deduzione dell’attore è generica, altrettanto può essere la difesa del convenuto, idonea a far permanere gli oneri probatori sulla controparte. Nella specie non risulta denunciato alcun vizio del procedimento.

La Corte esclude infine l’applicabilità della liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., mancando la prova del danno evento nella sua oggettività e nelle date circostanze di tempo e di luogo (Cass. n. 10607 del 30/04/2010). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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