Responsabilità da custodia e nesso causale nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 1404 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, quando la sentenza rescindente abbia lasciato impregiudicato il titolo della responsabilità, il giudice è libero di qualificare la condotta del convenuto nell’ambito dell’art. 2043 cod. civ. o dell’art. 2051 cod. civ., senza vincolo derivante dalla pronuncia di legittimità. La responsabilità da custodia presuppone l’esercizio della signoria di fatto sulla cosa e concerne i danni provocati a terzi dalla res custodita, non quelli subiti dalla cosa stessa. Il giudice del merito deve individuare il ruolo effettivo del gestore, la fonte normativa o amministrativa degli obblighi e verificare, in chiave controfattuale, se l’inerzia del preteso custode costituisca causa prossima di rilievo, idonea da sola a produrre l’evento. Il concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., è rilevabile d’ufficio anche in grado d’appello e nel giudizio di rinvio.
Il Fatto
Un’azienda agricola agisce nel 1999 per il risarcimento dei danni conseguenti all’incendio di due capannoni siti in un proprio fondo, occupato d’urgenza dal Comune e adibito a centro di compattazione e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani. La società incaricata della gestione dell’impianto viene chiamata in causa dal Comune per essere garantita. Il Tribunale condanna in solido Comune e società, quali custodi dell’area.
La prima Corte d’appello riforma la decisione, ravvisando il caso fortuito nel fatto doloso di terzi ignoti che avevano appiccato il fuoco nel bosco vicino. Le Sezioni Unite n. 1796/2013 accolgono il ricorso dell’azienda e affermano che il fatto doloso del terzo non basta a integrare il fortuito, dovendosi valutare anche lo stato del fondo colmo di rifiuti. Il giudice del rinvio rigetta gli appelli principale e incidentale. Propongono ricorso per cassazione la società, con otto motivi, e il Comune, con ricorso incidentale tardivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso incidentale del Comune, notificato oltre il termine breve. Richiamando la recente Cass., Sez. Un., n. 8486/2024, afferma che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste forme adesive rivolte contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, perché l’interesse può sorgere dall’impugnazione avversaria. Nella specie l’accoglimento del ricorso della società avrebbe potuto determinare l’esclusiva responsabilità dell’ente.
Sul merito, il primo motivo è infondato: le Sezioni Unite del 2013 avevano lasciato impregiudicato il titolo della responsabilità, sicché il giudice del rinvio poteva qualificare la condotta della società ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non investendo la ratio decidendi. Il terzo, quarto e quinto motivo sono fondati: la Corte d’appello ha omesso di individuare il ruolo effettivo della società — mero gestore provvisorio o titolare di discarica — e la fonte degli obblighi asseritamente violati. Tale lacuna riverbera sulla tenuta della motivazione, che risulta contraddittoria e meramente apparente.
Il giudice del rinvio ha rimproverato alla società di non aver segnalato al Comune le condizioni del sito, ma il Comune era tenuto alla vigilanza e la cessazione dell’utilizzo derivava dalla mancata proroga dell’occupazione. Apodittica è anche l’affermazione sulla mancata rimozione dei rifiuti, non essendo indicata alcuna fonte dell’obbligo. Sulle modalità dello stoccaggio, difetta la verifica controfattuale: non è chiarito se un imballaggio previsto dalle ordinanze avrebbe impedito la propagazione dell’incendio. Fondato è anche il quarto motivo: la Corte d’appello non ha valutato se il protratto obbligo di smaltimento gravante sul Comune, per circa due anni, potesse costituire causa sopravvenuta autonoma, idonea a elidere l’efficienza causale dell’operato della società, la quale non aveva più accesso al sito.
Quanto al ricorso incidentale, è fondato il primo motivo: il giudice del rinvio ha erroneamente ritenuto precluso l’esame del concorso di colpa del danneggiato per la natura chiusa del giudizio di rinvio. La questione attiene al piano della causalità ed è rilevabile d’ufficio. La presenza di un bosco finitimo di proprietà della danneggiata avrebbe imposto di valutarne la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ai fini dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., posta la natura oggettiva di tale responsabilità secondo Cass., Sez. Un., n. 20943/2022. Infondato è il secondo motivo, avendo la Corte d’appello esaminato il motivo sull’abusività dei capannoni, pur dichiarandolo inammissibile.
Nota della Redazione
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