Rinuncia al ricorso in cassazione ed esclusione della sanzione processuale (Cass. civ. Sez. V n. 12820 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio e preclude l’applicazione della statuizione conseguente al raddoppio del contributo unificato prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. Tale misura, introdotta dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, opera nei soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria di inammissibilità o improcedibilità. Essa ha carattere eccezionale, latamente sanzionatorio, ed è perciò di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica. Nel caso di rinuncia, pertanto, non va adottata alcuna statuizione sul contributo unificato.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente due avvisi di accertamento con cui riprendeva a tassazione il maggior reddito presunto calcolato sul valore delle immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio, per gli anni d’imposta 2014 e 2015, previa applicazione della disciplina delle società di comodo. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi della società avverso tali atti impositivi.

Anche l’appello della contribuente era stato rigettato. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado aveva rilevato che gli immobili di proprietà della società non potevano ritenersi “in corso di costruzione”, come dalla stessa sostenuto, in difetto di elementi fattuali che supportassero quell’allegazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Motivazione della Corte

Nel motivo di ricorso la società contribuente censurava la sentenza d’appello per non aver considerato l’avvenuta cessione di aree a titolo gratuito al comune. Secondo la tesi della ricorrente, quel negozio sarebbe stato assimilabile a un pagamento traslativo, dunque privo di natura liberale, con la conseguente ratifica della posizione di lottizzatore sostanziale in capo al cedente. Il rilievo di tale elemento avrebbe a suo dire soddisfatto l’onere probatorio sulla riconducibilità del lotto ad attività edificatoria.

La Corte ha però rilevato, in via del tutto preliminare e assorbente, che con atto depositato in prossimità dell’udienza la società contribuente ha dichiarato di rinunziare al ricorso, affermando di non avervi più interesse. La rinuncia, in quanto manifestazione sopravvenuta di carenza di interesse alla decisione, impedisce ogni esame nel merito del motivo dedotto.

Da ciò deriva la pronuncia di estinzione del giudizio. La Corte non liquida le spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione, che si era limitata a chiedere di partecipare all’udienza di discussione.

Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il contributo unificato. La Corte esclude che debba adottarsi la statuizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012. Tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Il fondamento di tale esclusione è duplice. Sul piano tipologico, la norma si applica ai soli casi espressamente previsti, cioè al rigetto dell’impugnazione, alla sua declaratoria di inammissibilità o alla dichiarazione di improcedibilità. Sul piano interpretativo, la misura presenta carattere eccezionale, latamente sanzionatorio, ed è quindi soggetta a stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione estensiva o analogica. La Corte richiama sul punto il precedente Cass. n. 25387/2022, che ha confermato questo indirizzo ermeneutico.

Pertanto la rinuncia non integra alcuna delle ipotesi tipiche che legittimano il raddoppio e resta fuori dall’ambito applicativo della sanzione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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