Controllo Corte dei conti non luogo a provvedere per delibera senza acquisizione (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 96 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 presuppone che l’amministrazione abbia adottato un atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette. Ove il dispositivo della deliberazione non contenga alcuna determinazione in tal senso, la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a provvedere, restando estranea al perimetro dell’atto la mera attribuzione di un mandato al Sindaco a partecipare all’assemblea societaria. Il tenore letterale del dispositivo è elemento cruciale per qualificare giuridicamente il provvedimento e i relativi effetti. Restano ferme, in ogni caso, le valutazioni già espresse dalla Sezione sulla medesima operazione societaria in precedenti pronunce.
Il Fatto
Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in house del servizio idrico integrato, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, tramite la stessa società, la propria deliberazione consiliare. L’atto riguarda una cessione di partecipazioni azionarie detenute dalla società e un progetto di rinforzamento industriale mediante acquisizione societaria.
La vicenda giunge davanti alla magistratura contabile perché l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, alla Corte dei conti per il controllo di conformità. La Sezione è chiamata a verificare se la deliberazione rientri effettivamente in tale perimetro.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 11 della legge n. 118/2022 ha riscritto i commi 3 e 4 dell’art. 5 TUSP, attribuendo alla Corte dei conti il compito di deliberare, entro sessanta giorni dal ricevimento, sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Il richiamato comma 1 impone una motivazione analitica sulla necessità della società per le finalità istituzionali, sulle ragioni e finalità della scelta, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria. Il comma 2 richiede di dare atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
Passando al caso concreto, la Sezione rileva che la deliberazione trasmessa non esprime alcuna volontà dell’amministrazione di pervenire all’acquisizione di partecipazioni societarie. Il dispositivo si limita a dare ampio e incondizionato mandato al Sindaco di partecipare all’assemblea della società e di esprimere il proprio voto, avendo riguardo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio dell’ente.
L’atto, pertanto, non dispone alcun acquisto di partecipazioni, né in via diretta né in via indiretta. Il tenore letterale del dispositivo conduce a escludere che la deliberazione rientri tra gli atti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi ex art. 5, comma 3, TUSP. La Sezione dichiara conseguentemente il non luogo a provvedere.
La pronuncia precisa infine che la medesima operazione societaria è stata già oggetto di parere della Sezione con deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP, nelle quali è stata rilevata la non conformità dell’operazione alle norme del TUSP. Tali considerazioni restano ferme. La deliberazione va trasmessa all’amministrazione comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.