Responsabilità erariale esclusa per la mancata proroga del contratto della lavoratrice madre (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 1 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale da discriminazione di genere indiretta, l’accertamento contenuto nella sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’azienda sanitaria al risarcimento non determina automaticamente la responsabilità amministrativa dei dirigenti che hanno concorso alla condotta. Il giudice contabile deve verificare autonomamente l’elemento soggettivo, poiché il giudizio ordinario si è limitato ad accertare la responsabilità dell’ente, senza indagare il grado e l’intensità dell’elemento psicologico dei singoli funzionari. La proroga del contratto a termine costituisce atto rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro pubblico, sicché il candidato non vanta un diritto soggettivo ma un legittimo interesse al rispetto dei presupposti del singolo contratto. Ove il parere tecnico del Direttore Sanitario e la prassi aziendale dimostrino che il diniego si fonda su ragioni organizzative, la condotta erronea dell’azienda non integra né il dolo né la colpa grave dei dirigenti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore del Personale di una azienda sanitaria, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di un danno di oltre dodicimila euro, in via principale a titolo di responsabilità dolosa e in subordine di colpa grave. Il pregiudizio sarebbe derivato dal risarcimento e dalle spese legali che l’azienda aveva dovuto corrispondere a una assistente sociale, non prorogata nel contratto a termine.

Secondo l’accusa la mancata proroga era stata determinata dallo stato di gravidanza della lavoratrice, come accertato dal giudice del lavoro, che aveva riconosciuto una discriminazione basata sul sesso. Il decreto non era stato impugnato ed era passato in giudicato. La Procura erariale ha quindi prospettato un danno indiretto, contestando ai dirigenti di aver agito nella piena consapevolezza del pregiudizio arrecato all’azienda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’elemento soggettivo. La sentenza del giudice del lavoro aveva accertato la responsabilità dell’azienda sulla base dell’inidoneità delle prove fornite in ordine all’assenza di natura discriminatoria del comportamento aziendale. Tale accertamento, osserva la Corte, non si estende automaticamente ai convenuti, che non erano parti di quel giudizio e la cui posizione psicologica non era stata indagata.

La decisione di non prorogare il contratto trovava fondamento nel parere del Direttore Sanitario, ritenuto di natura tecnico-sanitaria e basato sui carichi di lavoro e sulle necessità aziendali. La Corte lo reputa legittimo: la priorità era l’assistenza ospedaliera per l’emergenza pandemica, mentre le attività territoriali erano ridotte e il presidio interessato era destinato alla chiusura. Il parere è stato recepito dai convenuti e richiamato anche nel riscontro alla diffida della lavoratrice.

Il Collegio ritiene inoltre che la proroga riguardi il singolo contratto e non la graduatoria, con la conseguenza che non sussiste un diritto al rispetto della posizione in graduatoria. Richiamando la Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro, la Corte distingue la proroga dal rinnovo: i contratti degli altri candidati non erano intervenuti nel periodo di vigenza del contratto della lavoratrice, il che poneva l’azienda nell’impossibilità tecnica di disporre una proroga.

Pur non contestando la natura discriminatoria della condotta aziendale, la Corte esclude l’intento discriminatorio dei convenuti. L’azienda aveva utilizzato la graduatoria, seppure in modo errato, secondo la propria prassi e nel rispetto dei criteri dell’art. 21 del d.lgs. 81/2015. A conferma della buona fede rilevano la richiesta di una consulenza legale e, soprattutto, l’archiviazione della posizione della Direttrice Sanitaria, che pure aveva espresso parere positivo sullo scorrimento: diversamente la Procura avrebbe dovuto ritenerla responsabile.

La Corte respinge quindi la domanda, non risultando provato che i convenuti non abbiano agito nella convinzione di operare correttamente, e liquida le spese di difesa a carico dell’azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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