Non menzione negata senza motivazione: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 10371 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito può concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in ragione della diversa natura e finalità degli stessi, senza che tale determinazione sia di per sé contraddittoria. Tuttavia, ove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sulla base di elementi valutati favorevolmente all’imputato, il diniego del beneficio della non menzione deve essere sorretto da una motivazione congrua e puntuale. Il giudice deve esporre le ragioni per cui gli elementi già valorizzati a sostegno del primo beneficio non siano idonei a fondare il secondo, oppure indicare l’emergere di ulteriori elementi di segno negativo. La sentenza che ometta del tutto tale valutazione è annullata limitatamente al beneficio negato, con rinvio, quando il riconoscimento diretto in sede di legittimità richieda accertamenti di fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2024, riformava in senso più favorevole la pronuncia del Tribunale milanese, riducendo la pena e riconoscendo la sospensione condizionale della pena, non concessa in primo grado. Restava invece priva di risposta la richiesta di non menzione della condanna nel casellario giudiziale, pure formulata dalla difesa con le conclusioni depositate nel giudizio d’appello.

Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento del beneficio. Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, era trattato senza l’intervento delle parti ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la sentenza d’appello dà atto della richiesta di non menzione avanzata in uno con la sospensione condizionale. Il giudice di merito ha riconosciuto il primo beneficio ma non ha offerto alcuna motivazione in ordine al secondo.

Il Collegio richiama il principio, già affermato da Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Fusari, secondo cui non è in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro, poiché la non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento eliminando la pubblicità della condanna, mentre la sospensione condizionale mira a sottrarre alla punizione il colpevole che offra possibilità di ravvedimento. Su questa linea si colloca anche Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018.

La diversità di funzioni non esonera però il giudice dall’obbligo di motivare. Quando concede uno dei benefici individuando elementi favorevoli all’imputato e nega l’altro, la determinazione discrezionale deve sorreggersi su una motivazione congrua e puntuale. Il giudice deve chiarire perché quegli elementi non valgano a fondare il beneficio negato, oppure evidenziare ulteriori profili di segno negativo, secondo Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019. Nel caso concreto tale onere non risulta assolto, perché la sentenza impugnata omette ogni valutazione sulla richiesta.

La Corte precisa che non può supplire direttamente alla lacuna. Sebbene la giurisprudenza ammetta la concessione del beneficio in sede di legittimità, sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito per la sospensione condizionale, ciò è possibile solo quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto — principio espresso da Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quattraccioni. Nel caso in esame l’imputato non è incensurato, pur essendo di giovanissima età, e presenta una grave dipendenza da sostanze stupefacenti, come rilevato dalla Corte territoriale a proposito delle attenuanti generiche; la sospensione condizionale consegue a una prognosi favorevole legata all’auspicio di un percorso di disintossicazione. Sarebbe dunque necessaria una valutazione in fatto, incompatibile con il giudizio di legittimità.

La sentenza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente al beneficio della non menzione, ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui spetta verificare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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